Condominio

Le spese di avvocato non vanno addebitate dall’assemblea a chi ha perso

di Matteo Rezzonico

In caso di controversie tra condòmino e condominio che richiedano l'intervento del Giudice, il condominio può addebitare al condòmino - in caso di soccombenza di quest'ultimo - a titolo di “spese personali”, le spese liquidate dal Giudice, (per esempio in un decreto ingiuntivo o in una sentenza). Si ritengono (da taluni) accollabili al condòmino, ulteriormente, le spese successive, cioè quelle del precetto e quelle “vive” (richiesta di registrazione, di copie o notifiche). Restano però esclusi i compensi dell'avvocato per gli atti di esecuzione veri e propri, come il pignoramento e le spese di iscrizione a ruolo del pignoramento stesso, che necessitano di un vero e proprio provvedimento giurisdizionale di liquidazione, da parte del Giudice dell'esecuzione. Per questa ragione il Tribunale di Milano, con sentenza numero 991/2019, ha dichiarato nulla la delibera assembleare che aveva posto a carico del condòmino, nel rendiconto annuale e riparto approvati, una “spesa personale” che andava a coprire gli esborsi sostenuti per l'intervento di un avvocato in una procedura esecutiva nei confronti del condomino stesso.
La sentenza parte dalla premessa che secondo la giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cassazione 3946/1999), è affetta da nullità la deliberazione dell'assemblea che incida sui diritti individuali di un condòmino come quella che ponga a suo carico le spese legali per una procedura iniziata contro di lui “in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza”. Tale nullità può essere fatta valere anche se il condòmino stesso in sede assembleare avesse espresso voto favorevole alla delibera. Di fatto, secondo i Giudici, le spese che possono essere addebitate sono esclusivamente quelle liquidate a norma dell'articolo 91 Cpc, in base ai princìpi di soccombenza o, come nel caso esaminato, quelle per il decreto ingiuntivo. Poi è possibile aggiungere le spese per la notifica del titolo esecutivo e del precetto. Le spese per i compensi del procuratore relative alla fase di esecuzione, però, “ove non liquidate, non possono essere ripetibili”. In particolare – spiega il Tribunale relativamente alla vertenza decisa- dalla documentazione processuale emerge come le spese in questione non si riferiscano ad oneri liquidati dal Giudice, bensì a onorari di avvocati per la redazione dell'atto di pignoramento e per le spese di iscrizione a ruolo del medesimo “non rientranti tra quelle riferibili alle ‘successive occorrenti' e la cui liquidazione per essere imputata esclusivamente a parte attrice quale spesa personale deve essere oggetto di specifica decisione del Giudice dell'esecuzione”. Da qui la declaratoria di illegittimità della ripartizione delle spese da parte dell'assemblea.

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