Condominio

Il comune è solidalmente responsabile per i danni provocati da rumori molesti

di Luca Bridi

Da alcuni anni l'abitazione di una famiglia di Como è soggetta ad immissioni acustiche intollerabili, provenienti dagli esercizi commerciali, bar e ristoranti, affacciantisi sulla piazza prospiciente il loro condominio.
Tutti esercizi commerciali che, negli anni, sono stati destinatari, da parte del Comune, di provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico e che ivi vi hanno installato tavoli e sedie destinati al servizio per i clienti.
A causa di tale insostenibile situazione, gli attori avevano subito e stavano subendo importanti lesioni del diritto di vivere in un ambiente salubre e nel quale siano assicurati riposo e quiete, esplicazione del costituzionale diritto alla salute.
Per tali motivi chiedevano al Tribunale di:
–accertare che la residenza in cui vivono è soggetta ad immissioni acustiche intollerabili;
–accertare e dichiarare che il Comune haillegittimamente concesso l'occupazione di suolo pubblico;
–condannare, ai sensi dell'art. 844 c.c., i convenuti a cessare le immissioni acustiche illegittime, inibendo le attività che ne costituiscano la fonte;
–condannare, ai sensi degli art. 2043, 2051, 2059, 1226 c.c., i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subiti, per la violazione dei diritti alla salute e al rispetto della vita privata e familiare.
Si sono costituiti i titolari degli esercizi commerciali chiedendo il rigetto delle domande e si costituiva anche il Comune, eccependo, in primis, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, essendo la posizione del privato qualificabile come interesse legittimo.
Inoltre il Comune eccepiva a) l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 844 c.c., considerato che al momento dell'introduzione del giudizio i provvedimenti concessori di occupazione di suolo pubblico nei confronti dei convenuti erano già scaduti; b) l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti da esso rilasciati, riservata al giudice amministrativo; c) la carenza di legittimazione passiva del Comune stesso, poiché il superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni provenienti dagli esercizi pubblici attiene alla modalità di esercizio dell'attività, che dipende solo ed esclusivamente dai gestori, e non può essere imputato all'Ente che ha agito legittimamente.
La controversia è stata istruita mediante espletamento di una CTU volta a verificare in concreto la sussistenza delle immissioni e la tollerabilità delle stesse alla luce dei criteri giurisprudenziali e normativi di riferimento.
All'esito e sulla scorta delle risultanze peritali, gli attori depositavano ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa volto ad ottenere in via di urgenza la cessazione delle immissioni intollerabili percepite nella di loro abitazione.
Accolto tale ricorso, la vertenza veniva trattenuta in decisione ed il Tribunale di Como, Giudice Dott.ssa Laura Serra ha emesso la Sentenza n. 312/2019 .
In particolare, il Tribunale ha respinto tutte quelle eccezioni pregiudiziali avanzate dal Comune.
In primis la carenza di giurisdizione del giudice ordinario.
Infatti è stato affermato che la posizione giuridica soggettiva di cui gli attori chiedono tutela deve essere qualificata come diritto soggettivo, da identificarsi nel diritto alla salute e al rispetto della vita privata e familiare, diritti inviolabili ed assoluti che non trovano compressioni nell'esercizio del potere pubblico dell'amministrazione.
Muovendo da tale prima considerazione si osserva che, come ripetutamente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, in fattispecie del tutto analoghe, sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria poiché l'azione, diretta a far cessare il fatto illecito, configurato dalle immissioni intollerabili, non investe nessun provvedimento amministrativo, deducendosi a fondamento della duplice pretesa - inibitoria e risarcitoria - la lesione del diritto di pacifico e tranquillo godimento degli immobili di proprietà, nonché del preminente diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. richiamando peraltro il principio già affermato in plurime pronunce in materia di immissioni (cfr. ex multis: Cass. Sez. Unite, 06 settembre 2013, n. 20571).
Il Tribunale di Como ha respinto anche il difetto di competenza per materia in quanto al riguardo è sufficiente rilevare che in materia di immissioni la competenza del giudice di pace è limitata alle cause “relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione”.
È del tutto evidente che la presente controversia deve essere esclusa dal novero di cui alla citata norma, poiché se nel lato attivo gli attori sono proprietari e detentori di immobile destinato a civile abitazione, dal lato passivo, tuttavia, sono coinvolti imprenditori che utilizzano i locali dai quali provengono le immissioni rumorose per l'esercizio della propria attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande ed intrattenimento.
È stata anche respinta l'inammissibilità della domanda attorea, avanzata dal Comune e dalle Assicurazioni, diretta a sentir accertare l'illegittimità dei provvedimenti con i quali l'ente convenuto ha concesso ai locali per violazione degli artt. 4 e 5 della l. 2248/1865.
Anche questa eccezione è priva di fondamento, poiché gli attori non hanno richiesto l'annullamento dei provvedimenti ma hanno differentemente domandato l'illegittimità della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, al fine di sentirne affermare la responsabilità concorrente della PA con gli altri convenuti.
Pertanto, nella presente causa il giudice ordinario non è chiamato a vagliare in via principale la legittimità dei provvedimenti amministrativi, che restano di per sé esistenti e validi, ma a valutarne la disapplicazione, senza per questo contravvenire alle previsioni di cui agli artt. 4 e 5 LAC, nella parte in cui si pongono in contrasto con il diritto soggettivo assoluto ed inviolabile del privato, che il giudice ordinario è chiamato a tutelare.
L'oggetto della causa non è infatti l'illegittimità dei provvedimenti, ma l'accertamento incidentale in ordine alla corretta azione della PA costituisce mero presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente, senza che tuttavia gli atti amministrativi subiscano qualsivoglia forma di caducazione.
Respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'azione promossa dagli attori, ai sensi dell'art. 844 c.c., per difetto di attualità della lesione lamentata poiché è risultato documentato ed anche accertato in sede di CTU che i provvedimenti concessori, non erano scaduti, in quanto ripetutamente rinnovati, tanto da indurre gli attori, nell'anno 2018, in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, a promuovere ricorso cautelare in corso di causa al fine di ottenere in via d'urgenza la cessazione delle immissioni intollerabili provenienti dal plateatico, di cui era stata nuovamente prorogata l'occupazione da parte del Comune.
Tale responsabilità, pertanto, è stata accertata in base al principio del neminem laedere, secondo i parametri della negligenza e della imprudenza, nel non aver previsto le dovute misure idonee a contenere le immissioni intollerabili di rumore, ma anzi provvedendo nel tempo ad ampliare il contenuto delle concessioni di suolo pubblico, aumentando negli anni posti a sedere ed orari di apertura delle aree esterne.
Il Tribunale di Como ha sottolineato che la CTU ha rilevato in particolare che le immissioni di rumore percepite all'interno dell'abitazione degli attori risultavano inequivocabilmente connesse agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande presenti sulla piazza e superavano di 5,5 dB il limite assoluto notturno di immissione di cui all'art. 3 del d.p.c.m. 14 novembre 1997, individuato in 55 dB sulla base della classe di riferimento prevista per la piazza (classe “IV aree di intensa attività umana”). Tale dato non è stato affatto contestato da alcuno dei consulenti di parte.
In tutte le misurazioni effettuate dal soggiorno dell'abitazione degli attori era stato rilevato un'importante e costante supero dei limiti di accettabilità amministrativa e di tollerabilità giurisprudenziale per il periodo considerato, dalle ore 22 fino a tarda notte, che ne ha determinato tout court l'illegittimità, senza che possa esserne discrezionalmente valutata la tollerabilità in concreto da parte del giudice.
A ciò si aggiunga che, come è stato ripetutamente messo in luce dal perito, la fonte rumorosa disturbante non si identificava solo con la clientela occupante i posti a sedere esterni dei singoli esercizi - cui si aggiunge il rumore delle stoviglie, dello spostamento delle sedie e dei tavoli al momento del riordino - ma riguarda altresì la significativa presenza di avventori nell'area antistante i locali, che si trattengono all'esterno anche quando il servizio di ristorazione sul plateatico è cessato, nonché il traffico veicolare, particolarmente intenso dopo le ore 24.00 che insiste anche sulla piazza oltre al fenomeno del “parcheggio selvaggio”.
Tali fattori dipendono evidentemente dal fatto che, proprio per la varietà e il numero dei locali che si affacciano sulla piazza, la zona è divenuta un polo di attrazione per la “movida” cittadina; alla luce di tali considerazioni, è “più probabile che non” che ciascuno degli esercenti convenuti, così come il Comune, contribuiscano causalmente alla produzione dei rumori intollerabili subiti dagli attori. Ne consegue che tutti i convenuti sono tenuti a porre in essere le misure ritenute idonee per contenere le immissioni entro i limiti di tollerabilità e a risarcire i danni subiti dagli attori.
Pertanto il Tribunale di Como, rimandando alle argomentazioni già esplicate con ordinanza datata 21.6.2018 , ha ribadito gli interventi che gli esercenti convenuti ed il Comune devono obbligarsi ad attuare, tra loro in sinergia, e con conseguente disapplicazione dei provvedimenti concessori limitatamente alle parti con essi contrastanti, così individuati: A) l'uso del plateatico esterno sia interdetto con effetto immediato a decorrere dalle ore 23:00 di ciascun giorno della settimana; B) il personale degli esercenti adotti la massima cautela nell'attività di sparecchiamento e nel ritiro di sedie e tavoli; C) siano interdetti l'installazione di diffusori acustici nell'area esterna e la previsione di intrattenimenti musicali e/o conviviali che comportino affollamento del plateatico, senza previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento applicativo del piano di azzonamento acustico in vigore; D) gli esercenti resistenti predispongano, entro dieci giorni dalla emissione del presente provvedimento, un servizio d'ordine con personale a ciò specificamente preposto; E) il Comune sia onerato di vigilare rigorosamente sul rispetto delle prescrizioni assunte dall'ente stesso nei provvedimenti concessori rilasciati agli esercenti resistenti, dirette ad evitare affollamenti di persone all'esterno dei locali; F) il Comune di Como sia onerato di incrementare il controllo e la vigilanza su piazza in orario notturno, in modo da rendere effettivo il divieto di sosta e transito veicolare già attualmente vigente nelle aree corrispondenti ai corselli tra il plateatico e i circostanti edifici (con eccezione del dovuto accesso ai frontisti aventi diritto); G) il Comune sia onerato di predisporre direttamente tramite i propri uffici tecnici interni o eventualmente – ove ritenuto – tramite ARPA, a predisporre in loco presso la piazza un sistema di monitoraggio acustico prolungato, finalizzato a valutare l'andamento dei fenomeni rumorosi e il contenimento degli stessi.
Il Tribunale di Como ha quindi rilevato che l'Ente aveva contribuito, in concausa con gli esercizi, al determinarsi del danno patrimoniale conseguente ad immissioni illecite.
Pertanto la sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, attiene a diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. “comunitarizzazione” della Cedu (Cass. SS. UU. 2611/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20927 del 16/10/2015).
Del resto anche la Corte di Cassazione ha altresì specificato che l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili determina una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26889 del 19/12/2014 - nella specie immissioni sonore costituite da musica ad alto volume e altri schiamazzi “clamorosamente eccedenti la normale tollerabilità” in orario serale e notturno - avevano determinato una lesione, non futile, al diritto al riposo notturno per un periodo di almeno tre anni).
Orbene, nel caso di specie, si è ritenuta configurata una significativa ed apprezzabile lesione del bene della vita menzionato, passibile pertanto di tutela risarcitoria, ritenendosi dimostrato in via presuntiva che il superamento dei limiti di tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c., abbia cagionato alla famiglia attrice una compromissione del godimento della propria abitazione ed un persistente disagio sopportato nell'esplicazione della propria quotidianità a causa di una condotta illecita posta in essere dai danneggianti.
Il palese superamento dei limiti di immissione previsto dalla legge, la vicinanza dell'abitazione degli attori alla piazza, l'affaccio di diverse finestre sull'area – quelle del soggiorno e quelle del corridoio che dà ingresso alle camere da letto – sono infatti tutti indici dai quali si può ragionevolmente presumere la lamentata impossibilità degli attori di godere del riposo e di attendere serenamente alle proprie attività quotidiane in orario serale (conversazione, studio, lettura, visione di programmi televisivi).
In merito al criterio di liquidazione di un simile danno, è legittima l'adozione del criterio equitativo, considerati da un lato la certezza del fatto generatore del pregiudizio nella sua entità oggettiva e d'altra parte l'impossibilità di provare il preciso ammontare del danno stesso (in questo senso Cass. 4848/2013).
Pertanto, tenuto conto della rilevanza delle immissioni di gran lunga eccedenti i limiti imposti dalla legge; della frequenza delle stesse, principalmente dal giovedì alla domenica in orario serale e notturno nel periodo compreso tra maggio e ottobre; della durata temporale del subito pregiudizio, reputandosi provata l'intollerabilità delle immissioni negli anni; del fatto che tale molestia è stata sopportata anche nei periodi festivi e negli orari fisiologicamente deputati al riposo; della giovane età dei minori, i quali stanno vivendo un periodo della vita in cui la concentrazione assume particolare rilevanza sotto il profilo del rendimento scolastico, si è stimato equo un risarcimento di euro 15.000,00 per ciascun componente della famiglia (riconoscendo equitativamente circa 40 euro a testa per ogni sera nella quale siano state subite le immissioni, valutando quale periodo di riferimento dal 2012 al 2017, mediamente 4 sere alla settimana – giovedì, venerdì, sabato, domenica - per i mesi da metà maggio, giugno, luglio, agosto e metà settembre, escluse 2 settimane nelle quali è presumibile che la famiglia si sia recata fuori città per le vacanze estive).
In definitiva il Tribunale di Como ha ritenuto di dover riconoscere, in favore degli attori, la somma complessiva di euro 60.000,00, oltre interessi e spese legali poste a carico solidale degli esercizi convenuti e del Comune, rigettando le domande di manleva nei confronti delle assicurazioni chiamate in causa dall'Ente.

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