Condominio

Al neo condomino debiti arretrati non oltre il biennio

di Giovanni Iaria

È illegittima la disposizione inserita nel regolamento condominiale che pone a carico del nuovo proprietario l’obbligo di pagare i debiti condominiali arretrati anche se anteriori al biennio. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 10346/2019, pubblicata il 12 aprile scorso.

La vicenda nasce dall’impugnazione di alcune delibere che addebitavano al neo condomino oneri condominiali che erano maturati per la morosità del precedente proprietario, già esecutato. Il condòmino riteneva illegittima, per violazione degli articoli 72 e 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, la norma del regolamento condominiale che poneva a carico del nuovo proprietario anche i debiti maturati dal precedente condòmino più di due anni prima.

L’impugnazione veniva accolta dal Tribunale ma veniva rigettata dalla Corte di Appello, che riteneva l’articolo 63 norma inderogabile solo nel senso che nessuna disposizione contrattuale o regolamentare può esonerare l’acquirente dal pagamento nel limite minimo dei contributi omessi per l’anno in corso e quello precedente, ma possono invece essere messi a carico dell’acquirente i debiti maturati anche prima del biennio.

Secondo la Corte di Cassazione, invece, il tentativo della Corte di Appello di ampliare i margini temporali retroattivi della responsabilità solidale dell’acquirente, nel senso che il limite temporale (biennale) per il pagamento degli oneri condominiali pregressi da parte dell’acquirente costituirebbe un limite inderogabile ma solo nel limite e non nel massimo, è una estensione illegittima in quanto non prevista dalla legge. Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto errata la decisione della Corte di Appello e, nell’accogliere il ricorso promosso dal condòmino, ha ribadito il principio secondo il quale «in tema di condominio negli edifici, la responsabilità solidale dell’acquirente di una porzione di proprietà esclusiva per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal condòmino venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto, trovando applicazione l’art. 63, (già) secondo co., disp.att.c.c. e non già l’art. 1104 c.c. atteso che, ai sensi dell’art. 1139 c.c., le norme sulla comunione in generale si estendono al condominio soltanto in mancanza di apposita disciplina».

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