Condominio

Le anticipazioni dell'amministratore per i modelli F24

di Anna Nicola

Spesso le vertenze condominiali sono tra l'edificio e il suo mandatario (l’amministratore) dal momento della cessazione dell'incarico. Ciò si verifica perché l'amministratore ritiene di non essere stato soddisfatto per quanto concerne il proprio compenso ovvero per asserite anticipazioni effettuate a favore dello stabile.
Per quanto concerne il compenso, com'è noto, occorre che vi sia l'approvazione specifica da parte dell'assemblea: senza il suo placet, il corrispettivo del mandatario non può dirsi certo, liquido ed esigibile
Diverso è invece il discorso in tema di anticipazioni, come si vedrà in seguito
A prescindere dal titolo delle pretese, il verbale di passaggio di consegne non può mai assurgere a ricognizione di debito perché solo l'assemblea può operare detto atto, di certo non il nuovo mandatario dell'edificio
<<L'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini devono dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di aver tenuto indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita>>. (Cass. 17 agosto 2017, n. 20137)
Per vedersi riconosciuto il rimborso delle affrontate anticipazioni, bisogna fornirne la specifica prova. Occorre che gli esborsi corrisposti abbiano un riferimento certo alla gestione dell'ente condominiale da parte di chi li richiede, normalmente in ragione dell'esecuzione di una deliberazione assembleare. Primo compito dell'amministratore indicato dall'art. 1135 c.c. è, appunto, l'esecuzione delle decisioni dell'assise condominiale
Se così non è, è onere dell'amministratore dimostrare che le spese riguardano voci di uscita legittimamente contestabili, ossia che siano state previamente deliberate e non coperte per il mancato versamento, da parte dei condomini, delle quote di relativa spettanza, ovvero che esistevano i presupposti per una loro approvazione postuma, o, infine, che facevano riferimento alla gestione ordinaria dell'amministratore.
La domanda di pagamento non può consistere in una mera indicazione numerica dell'importo lamentato in quanto le voci che la compongono devono essere specificate e individuate al fine di ottenere la condanna del condominio alla restituzione, dovendo accertarsi che le somme anticipate riguardano senza alcun dubbio a una corrispondente legale azione gestoria.
Se si dimostra che il conto corrente del condominio non ha subito depauperamento all'epoca in cui l'amministratore ha effettuato il versamento dei modello F24, le relative quietanze possono costituire prova delle avvenute anticipazioni se i relativi dati corrispondono alle operazioni di riferimento
Si tratta di principi da ultimo affermati dal Tribunale di Roma con la decisione del 4 marzo 2019
Di diverso avviso è stata la Suprema Corte la quale ha rilevato che <<Per ottenere il rimborso delle somme anticipate dall'amministratore è necessario che il rendiconto approvato dimostri l'esistenza di un disavanzo colmato da parte dell'amministratore, quindi in assenza di un rendiconto approvato dall'assemblea l'amministratore non potrà ricorrere in giudizio per ottenere la restituzione delle somme anticipate>>.(Cass. Civ., 4 ottobre 2005, n. 19348).

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