L'esperto rispondeCondominio

Prima casa, comprarne una nuova con il fidanzato che ne possiede una nel Comune

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Vivo a milano dove ho acquistato casa nel 2014 direttamente dalla ditta costruttrice, avvalendomi dei bonus prima casa e senza mutuo. A oggi l'appartamento si è rivelato un po' piccolo per una coppia e con il fidanzato valuto l'opportunità di acquisto di un altro appartamento, sempre a Milano, trasferendomi in una casa più grande che desidero quindi acquistare insieme a lui avvalendomi di un mutuo prima casa. Ho letto in merito ai bonus su prima casa che potrei usufruire di questi bonus anche su questo acquisto dato che l'altro appartamento rogitato nel 2014 diventerebbe solo una seconda casa che desideravo affittare. Non mi è chiaro però se posso richiedere un mutuo agevolato prima casa con il fidanzato essendo proprietaria di una seconda casa nello stesso comune.

Al fine di poter accedere alle agevolazioni (bonus prima casa) è necessario, in termini generali, il rispetto dei seguenti requisiti. Innanzitutto non si deve essere proprietari di abitazioni, in tutto il territorio nazionale, per le quali si sia già beneficiato delle agevolazioni (salvo, come si vedrà nel prosieguo, che questa non sia venduta entro 1 anno dall'acquisto della nuova casa. Ulteriore requisito è rappresentato dal fatto di non essere proprietario di un'abitazione nel medesimo Comune nel quale si fa domanda di accesso alle agevolazioni per l'acquisto della prima casa. Occorre, ancora, essere residenti nel Comune nel quale si ha intenzione di acquistare la casa o, almeno, stabilirvi la residenza nel termine di 18 mesi dall'acquisto agevolato, oppure, in alternativa, dare dimostrazione che il luogo di lavoro è situato nel suddetto Comune. Infine, bisogna non essere titolare di un diritto d'uso, usufrutto o abitazione di altro immobile nello stesso Comune in cui si richiede l'agevolazione sull'acquisto della prima casa.
Si può dunque beneficiare delle agevolazioni se si procede alla vendita dell'immobile precedentemente posseduto nel termine di 12 mesi dal nuovo acquisto e detto impegno dovrà essere menzionato nell'atto di acquisto.
Occorre infine considerare una recente pronuncia della Cassazione (sent. n. 19989 del 27 luglio 2018) che estende la fruizione del bonus anche per l'acquisto della seconda casa. Ad esempio ciò avviene quando la casa precedentemente acquistata sia inidonea a soddisfare le esigenze abitative del contribuente e della sua famiglia (inidoneità soggettiva) oppure nel caso di immobile dato in affitto, non più utilizzabile dal proprietario (inidoneità oggettiva).

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