Condominio

Se l’inquilino concorre a causare il danno il risarcimento è diminuito in base alla colpa

di Luana Tagliolini

Tale principio, sancito dall'articolo 1227 del Codice civile, è stato applicato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 9321/2019) alla fattispecie riguardante una società, conduttrice di un immobile destinato ad archivio di materiale fotografico, che aveva subito ingenti danni al materiale archiviato a causa di infiltrazioni conseguenti a rotture di tubi posti nell'unità sovrastante appartenente, anche quest'ultima, alla locatrice.
L'amministratore aveva provveduto a fare eseguire i lavori senza un accertamento tecnico preventivo ed aveva addebitato il costo dell'intervento alla proprietaria.
Il conduttore danneggiato conveniva in giudizio il condominio e la locataria per ottenere il risarcimento dei danni.
Il tribunale condannava il condominio al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni nonché la compagnia di assicurazione a manlevare il condominio convenuto per quanto pagato a seguito della sentenza.
La corte di appello, pur confermando la responsabilità del condominio, aveva sostenuto un concorso di colpa da parte del conduttore-danneggiato e riformava parzialmente, riducendolo, l'ammontare del danno liquidato.
Ricorreva in cassazione il danneggiato e si costituiva anche il condominio che presentava un ricorso accidentale con il quale sosteneva che entrambi i giudici di merito avevano posto a fondamento della esclusiva responsabilità del condominio il presunto accertamento che la causa del danno fosse la rottura della serpentina dell'impianto condominiale di riscaldamento senza considerare che dall'istruttoria ciò non era emerso né si era tenuto conto della testimonianza del teste (operaio che aveva eseguito l'intervento) il quale aveva individuato l'origine della infiltrazione nella rottura del tubo di scarico del bagno della proprietaria.
Sosteneva, quindi, il condominio che nonostante non fosse stato individuato con certezza il responsabile del danno i giudici avevano provveduto lo stesso alla sua quantificazione.
Per la Corte di Cassazione il ricorso incidentale era inammissibile perché entrambi i giudici di merito avevano tenuto conto della citata perdita la quale però aveva avuto una influenza causale sui danni verificatisi nel sottostante appartamento di modesta entità (sgocciolamento in occasione dell'uso dello scarico) mentre i locali erano stati interessati da copiose infiltrazione dovute alla rottura dell'ormai vetusto impianto di riscaldamento.
Del resto, precisano i giudici di legittimità, in assenza di una verifica tecnica preventiva in ordine alle condizioni dei tubi e ai materiali (non essendo più possibile perché le riparazioni erano state già eseguite e i materiali eliminati) l'unico dato certo era quello “ fattuale” della provenienza diretta della perdita dall'impianto di riscaldamento e un ulteriore esame di merito era precluso in sede di legittimità.
Rigettato anche il ricorso principale dell'attore in ordine alla quantificazione del danno.
Per i giudici di legittimità, la corte di merito aveva giustamente ricondotto il fatto nell'ambito dell'articolo 1227 codice civile (concorso del fatto colposo del creditore) e ridotto il risarcimento del danno nella misura del 30% perché aveva sostenuto che il conduttore avrebbe potuto attivarsi maggiormente per limitare significativamente i danni provvedendo a spostare il materiale fotografico e a proteggerlo adeguatamente in luogo asciutto ed areato e ad asportare il materiale bagnato o umido dalle scatole.

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