Condominio

Proprietario sotto accusa se cadono blocchi dal balcone

di Luana Tagliolini

Delle lesioni causate dallo stato manutentivo fatiscente di un balcone risponde penalmente il proprietario. Il principio è stato applicato dalla Corte di cassazione (sezione penale, sentenza 7665/2019) al caso di una condomina che era stata condannata in primo grado per i reati di lesioni personali colpose (articolo 590, commi 1 e 2 del Codice penale) e di omissioni di lavori in edifici o costruzioni che minacciano la rovina (articolo 677 ,comma 3, del Codice penale ma questo reato veniva poi cancellato in appello) perché, non avendo provveduto a eseguire i lavori necessari per rimuovere il pericolo di crollo che minacciava il suo balcone, si era resa responsabile delle lesioni personali causate a un passante, mentre transitava sotto il suo balcone, a seguito della caduta di frammenti di cemento staccatisi proprio dal balcone.

La proprietaria del balcone ricorreva in Cassazione sostenendo che non le era nota la situazione di pericolo perché, per motivi di lavoro, si recava saltuariamente nell'abitazione e solo nel periodo estivo tanto che aveva incaricato, con delega orale, un «amministratore di fatto del condominio» (che era poi il marito) e, pertanto, chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata e l'esonero da qualsivoglia personale responsabilità. Colpevole di negligenza sarebbe stato qundi l’amministratore “di fatto”.

La Corte di cassazione, nel respingere il ricorso, ha condiviso le motivazioni dei giudici di appello i quali, sulla base delle risultanze processuali, avevano stabilito che la ricorrente non solo aveva l'obbligo di agire e predisporre i lavori necessari per la rimozione di pericolo ma che si trovava nelle condizioni concrete di rendersi conto che l'immobile di sua proprietà necessitasse di lavori per la messa in sicurezza degli intonaci stante lo stato di degrado documentato anche dai Vigili del fuoco.

In ogni caso, afferma la Cassazione, indipendente mente dalla delega scritta od orale, il proprietario dell'immobile sarebbe comunque responsabile: «Il delegante dovrà essere chiamato a rispondere per il reato proprio, sia quando il conferimento della delega non sia stato adeguato (per colpa o dolo) all'assolvimento dell'obbligo, sia quando non sia intervenuto, potendolo fare, per garantire l'adempimento da parte del delegato degli obblighi, di cui rimane pur sempre titolare».

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