Condominio

La cura occasionale del terreno confinante non genera responsabilità in caso d’incendi

di Giulio Benedetti


Il condominio non è responsabile dell'incendio della casa vicina per omessa cura del terreno incolto.
Ogni estate la cronaca riferisce tremendi incendi che devastano il nostro territorio nazionale e spesso ci si interroga sulle cause di tale triste fenomeno. Prescindendo dalle ipotesi di incendio doloso occorre notare che spesso l'innesco è costituito da aree abbandonate sulle quali non è stato eseguito lo sfalcio primaverile, non sono dotate di strisce tagliafuoco e sono lasciate con una vegetazione incolta.
La problematica riguarda anche il condominio le cui parti comuni sono spesso costituite da giardini e sulle quali l'amministratore deve , ai sensi dell'art. 1129 c.c., esercitare la propria vigilanza al fine di consentirne la fruizione in modo che tutti i condòmini ne possano godere in modo sicuro. Tra l’altro al condominio, in quanto luogo di vita e di lavoro, si applica il d.lgs.n.81/2008 che , agli arttt. 46 e 55 , impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori : l'omesso adempimento è una contravvenzione sanzionata con l'arresto o con l'ammenda.
Inoltre alle aree comuni si applica l'art. 2051 c.c. che costituisce una responsabilità civile aggravata, per cui il titolare delle cose in custodia, per liberarsi dalla responsabilità, deve provare il caso fortuito .
È il caso trattato dalla Corte di Cassazione (ordinanza 8457/2019) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'impresa avverso una sentenza che aveva dichiarato un condominio non responsabile , ex art. 2051 c.c., dell'incendio di un appartamento sito su di un'area vicina. In particolare su di un terreno incolto , prospiciente ad un condominio, ma di proprietà della ricorrente , si era sviluppato un incendio che attingeva l'immobile vicino. La Corte di Appello rigettava l'appello della ricorrente poiché , a seguito di una nuova CTU; la particella in cui si era sviluppato l'incendio risultava formalmente trasferita alla ricorrente dai precedenti proprietari .
Inoltre la CTU accertava che la particella era posta la di là del muraglione di contenimento del condominio e che era accessibile solo mediante l'aggiramento della collina. Pertanto il giudice di appello escludeva la sua natura di parte comune del condominio , essendo la stessa posta totalmente al di fuori del medesimo, e non attribuiva alcun valore giuridico alla circostanza di fatto che il condominio, dando luogo alla gestione di affari altrui, avesse talvolta provveduto ad opere di manutenzione sulla particella.
Il giudice di appello richiamava la giurisprudenza (C.Cass. n. 2692/2011) per cui nella materia disciplinata dall'art. 2051 c.c. il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel limitrofo , invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo , qualora non dimostri il fortuito, assumendo rilievo non la circostanza che in quel fondo si sia verificato l'incendio , bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare con accentuato dinamismo la propagazione delle fiamme.
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di appello ed ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il giudice ha accertato che la particella in cui è originato l'incendio era di proprietà della ricorrente al momento dell'origine delle fiamme e che la stessa si trovava al di fuori del condominio , che non poteva avere la qualità di parte comune, con la sua conseguente esclusione di responsabilità, ascrivibile unicamente alla ricorrente. Quest'ultima solo formalmente denuncia la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale , ma nella sostanza richiede una nuova interpretazione dei contratti , la quale è un'attività che spetta al giudice di merito e non è rivalutabile in sede di legittimità.
Per tali ragioni la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della altre parti processuali e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

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