Condominio

Giardini confinanti, come reagire agli alberi «invadenti»

di Giuseppe Bordolli

In ambito condominiale tra i conflitti più ricorrenti si devono considerare anche quelli tra condomini proprietari di giardini.
Il motivo del contendere è (quasi sempre) rappresentato dalle radici invadenti e dai rami degli alberi di un condomino che “sconfinano” nella proprietà del vicino.
In tali casi la legge riconosce a colui che subisce tali invasioni il diritto di reagire, senza imporgli alcun obbligo di erigere barriere per fermare gli abusi.
Da notare che tale normativa trova applicazione solo quando gli alberi sono posti ad una distanza dal confine pari o superiore a quella legale.
È pacifico, invece, che il condomino danneggiato possa chiedere l'estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge.
Il diritto di imporre il taglio dei rami
Il proprietario che subisce l'immissione di rami può costringere in qualunque tempo il proprietario dell'albero a tagliare i rami, escludendo che tale taglio possa essere fatto direttamente dal proprietario del fondo confinante (o per suo conto).
Non è prevista quindi una forma di autotutela ed il soggetto leso deve rivolgersi all'autorità giudiziaria per richiedere un'azione di condanna del vicino (e se poi quest'ultimo non adempie si può ricorrere all'esecuzione coattiva in forma specifica).
In ogni caso il diritto di ottenere la recisione dei rami è imprescrittibile e, conseguentemente, si deve escludere che il diritto di far protendere i rami dagli alberi del proprio fondo in quello confinante possa essere acquistato per usucapione.
La ragione di tale scelta legislativa può cogliersi nella considerazione che la crescita dei rami sia opera della natura e non possa costituire oggetto di un possesso, sufficientemente continuativo; del resto l'astensione del vicino dal taglio è solitamente dovuta a mera tolleranza.
Lo sconfinamento dei rami, però, è legittimo se il condomino danneggiante prova l'esistenza di una specifica servitù di protendimento dei rami nel giardino del vicino.
Il taglio delle radici “invadenti”
Per quanto riguarda le radici, la legge concede invece una forma di autotutela, in quanto il proprietario del fondo sul quale esse si addentrano, può egli stesso tagliare le radici che sconfinano senza previa richiesta al vicino.
In ogni caso le spese relative alla potatura, recisione, estirpazione e ogni altro intervento che si renda necessario sono a carico del titolare del fondo in cui sono piantati gli alberi (e sono salvi in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali).

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