Condominio

L’amministratore deve ricorrere in mediazione anche per il recupero dei crediti

di Rosario Dolce

L'amministratore non è legittimato a partecipare autonomamente alla mediazione, anche in tema di recupero dei crediti condominiali. L'assunto è ricavato dal tenore della Sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 14 settembre 2018, pronunciata quale giudice d'appello.
Il caso da cui prende spunto la vicenda riguardava l'omessa adesione al procedimento di mediazione da parte del condominio opposto, a causa della mancata costituzione dell'assemblea per carenza di quorum.
Il giudice del gravame ha ritenuto opportuno ricomprendere la materia in esame – recupero dei crediti nei confronti dei morosi – nell'ambito di quelle per cui è obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione.
A tal uopo, è stato evocato l'articolo 71 quater, comma 1, disposizioni attuazione codice civile, il quale definisce controversie condominiali, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 in tema di mediazione obbligatoria, quali quelle in cui si discuta dell'applicazione della normativa in materia condominiale posta dal capo II, titolo VII del libro III del codice civile e dagli articoli 61 e seguenti delle disposizioni di attuazione. Tra di esse, pertanto, sono state contemplate le liti in cui si controverte sulla debenza a carico dei condomini dei contributi per le spese relative alla gestione delle cose comuni (previsti specificatamente, tra gli altri, dagli articoli 1123 cod. civ. e 63 disposizioni di attuazione al codice civile).
Con riferimento, invece, alla regolarità ed fruttuosità della procedura di mediazione, il giudice capitolino ha opinato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 71 quater, l'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione solo previa delibera assembleare.
Secondo quest'ultimo la previsione in considerazione non può essere mitigata da quella di natura “sostanziale” relativa alla legittimazione dell'amministratore di agire in giudizio per la riscossione dei contributi (vedi articolo 1129, comma 9, a mete del quale: Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice”; ed ancora art. 1130, comma 1 n. 3, codice civile in tema di delibera che approva il rendiconto).
Le due fonti normative – sempre ad avviso della corte di merito - hanno ratio differenti. Invero, <<la diversità di disciplina trova la sua ragion d'essere nella necessità di conferire a chi interviene in mediazione la possibilità di disporre della lite, vale a dire di negoziare sulla res controversa, salva poi la ratifica da parte dell'assemblea della proposta di mediazione (art. 71 quater, comma 5), e quindi nell'esigenza di potenziare la finalità di composizione della controversia connaturata alla procedura di mediazione>>.

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