Condominio

Fatture inesistenti, per l’amministratore pagarle è un reato

di Giulio Benedetti

L’articolo 1123 del Codice civile stabilisce i criteri di ripartizione delle spese condominiali e l’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione afferma che l’amministratore , sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea, senza autorizzazione assembleare, può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante l’eventuale opposizione. Quindi, per comporre lo stato di ripartizione spese l’amministratore deve redigere il bilancio consuntivo delle spese sostenute che deve essere approvato dall’assemblea. A tale riguardo è necessario che le poste contabili ivi indicate siano vere, altrimenti l’amministratore condominiale risponde del reato di appropriazione indebita , se ingiustificatamente si impossessa del denaro indebitamente ottenuto e non adeguatamente giustificato . È il caso trattato dalla Cassazione (sentenza 10968/2019) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore condominiale che era stato condannato per il reato di appropriazione indebita aggravata e continuata (e condannato anche al risarcimento del danno al condominio).

La Corte d’appello aveva ritenuto provato il reato sulla base delle indagini della Guardia di Finanza che aveva accertato, nei rendiconti condominiali, il pagamento di fatture rivelatesi inesistenti , all’esito di un controllo incrociato con i soggetti che le avevano apparentemente emesse. Inoltre la sentenza di condanna era stata emessa perché la Guardia di Finanza aveva sottoposto alla verifica contabile i conti del condominio e aveva rielaborato i conteggi , in conseguenza del fatto che i rendiconti delle entrate e di uscita del condominio erano stati elaborati secondo il principio di competenza, anziché quello di cassa.

La Corte d’appello riteneva insuperabile il dato dell’inesistenza delle fatture indicate nei rendiconti e dal conseguente esborso da parte dei condòmini di somme in eccesso e che venivano incassate dall’amministratore. La modalità di redazione del rendiconto, secondo il principio di competenza, non poteva mai giustificare il versamento di somme da parte dei condòmini in base a fatture inesistenti che successivamente non venivano reinserite nella rielaborazione del rendiconto redatto secondo il principio per cassa da parte del successivo amministratore.

Non poteva trovare accoglimento la tesi difensiva per cui il reato non sussisteva in quanto il successivo amministratore non aveva riscontrato esposizioni debitorie del condominio: per la Corte d’appello con il meccanismo delle fatture inesistenti i condòmini erano costretti a versare importi maggiori di quelli che avrebbero dovuto sostenere, con la conseguente appropriazione da parte del primo amministratore di tali somme in eccesso.

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