Condominio

Amministratore revocato, il reintegro è impossibile

di Giulio Benedetti

L'art. 1129 c.c. disciplina la nomina e la revoca dell'amministratore di condominio e stabilisce il principio generale che il suo incarico ha durata annuale e si intende rinnovato per uguale durata; l'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina di un nuovo amministratore. L'art. 71 bis delle disp.att. c.c. elenca, alle lettere a,b,c,d,e, i requisiti la cui perdita comporta la cessazione dall'incarico e in presenza dei quali ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore. Giova notare che motivo di revoca è la condanna per delitti contro la pubblica amministrazione , l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica , il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore , nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni e la sottoposizione a misure di prevenzione divenute definitive , salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Tali condotte costituiscono le gravi irregolarità che legittimano ciascun condòmino a presentare il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere la revoca dell'amministratore e la nomina di uno giudiziario.
Ma qual è la natura di tale giudizio? E la durata dell'incarico dell'amministratore è di natura tendenzialmente perpetua? La risposta viene fornita dalla Cassazione (sentenza 25336/2018) la quale afferma la natura di atto di volontaria giurisdizione dell'attività del tribunale che , ai sensi dell'art. 64 disp. att. c.c., provvede in camera di consiglio alla revoca dell'amministratore con decreto motivato , sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente; avverso il decreto può essere proposto reclamo alla corte di appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione della comunicazione. Tale provvedimento è sostitutivo della volontà assembleare per l'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell'interesse alla corretta gestione dell'amministrazione condominiale, in presenza delle ipotesi tipiche , elencate dall'art. 1129 c.c., che evidenzino una sua compromissione.
La Corte aggiunge che il decreto del tribunale, anche se incide sul rapporto di mandato tra i condòmini e l'amministratore, non ha un contenuto decisorio , poiché non preclude la richiesta della tutela giurisdizionale piena , nel corso di un giudizio ordinario contenzioso, del diritto su cui il provvedimento incide.
A tal riguardo si precisa che in ordine alla revoca dall'incarico l'amministratore non potrà ottenere una tutela in forma specifica , ovvero la reintegrazione nel mandato, ma soltanto risarcitoria o per equivalente. In merito la Corte aggiunge che l'amministratore del condominio non ha diritto alla stabilità dell'incarico, necessariamente di natura fiduciaria, attesa la sua revocabilità in ogni tempo in base all'art. 1129, undicesimo comma , c.c. per il quale la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea , con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.
Ne consegue che sono diversi gli oggetti e le finalità del rito camerale e di quello ordinario e quindi non è consentito attribuire efficacia vincolante al provvedimento camerale nel giudizio ordinario e non è neppure ammesso che il giudizio ordinario si risolva in un sindacato del provvedimento camerale. Il provvedimento camerale non è ricorribile in cassazione , tale possibilità avviene soltanto per la statuizione , contenuta nello stesso provvedimento, relativa alla condanna alle spese del procedimento.
La condanna alle spese attiene a posizioni soggettive di credito e di debito discendente a un rapporto obbligatorio autonomo dal decreto ed ha i connotati di decisione giudiziaria e l'attitudine al passaggio in giudicato, indipendentemente dal decreto stesso. Quest'ultimo, avente ad oggetto la nomina dell'amministratore di condominio, non passa mai in giudicato e non incide su posizioni di soggettivo , è revocabile o modificabile in ogni tempo, anche con efficacia “ex tunc” e non è ricorribile in cassazione ; in quanto procedimento di volontaria giurisdizione in cui non si evidenzia una parte vincitrice ed una soccombente a cui siano applicabili le norme degli articoli 91 e seguenti c.p.c. . In questo procedimento le spese restano a carico del soggetto che le abbia anticipate proponendo il ricorso per la nomina dell'amministratore o resistendo a tale iniziativa. La posizione ancillare del procedimento di volontaria giurisdizione per la revoca dell'amministratore rispetto al giudizio ordinario relativo alle questioni preliminari ivi proposte è affermato dalla Corte di cassazione (ord. n. 5645/2019) che ha confermato la sospensione del primo , ex art. 295 c.p.c., se pende giudizio di appello sulle predette questioni preliminari.

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