Pulizie fai da te, rischi e procedure
Se costituisce dato pacifico che l'assemblea non possa imporre ai condomini l'obbligo di svolgere personalmente la pulizia delle scale, se non attraverso una deliberazione adottata all'unanimità (Cass. 22 novembre 2002 n. 16485), è altrettanto pacifico il principio per il quale la deliberazione della maggioranza, adottata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, vincola anche i condomini dissenzienti, in base all'art. 1137 c.c..
Il servizio di pulizia delle scale condominiali è finalizzato a migliorare il godimento delle cose comuni e pertanto la decisione è rimessa all'assemblea.
Resta fermo che nel caso in cui il servizio di pulizia sia affidato a un'impresa, essa dev'essere abilitata ai sensi della legge n. 82/1994, anche se si tratta di partecipante al condominio (che regola l'attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione).
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