Condominio

Giardino trasformato in parcheggio, non è «innovazione gravosa e voluttuaria»

di Paolo Accoti

Non costituisce innovazione gravosa o voluttuaria la trasformazione del giardino in parcheggio. Interessante ed esaustiva la sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata il 5 Marzo 2019, con la quale il Giudice capitolino affronta diverse tematiche, dalla mediazione obbligatoria, al contenuto dell'ordine del giorno per concludere, infine, con le ipotesi di innovazioni in ambito condominiale.
Per quanto attiene la mediazione, la Corte territoriale ribadisce l'indirizzo giurisprudenziale a mente del quale la sospensione feriale (1 agosto - 31 agosto) si applica anche nell'ipotesi di mediazione obbligatoria.
In particolare, per quel che interessa in questa sede, nella mediazione relativa alla impugnativa delle delibere condominiali il termine di 30 giorni di cui all'art. 1137 Cc, deve essere scomputato da quello di sospensione feriale, nel senso che la mediazione si ha per tempestivamente proposta qualora la stessa sia stata avviata nei canonici trenta giorni, senza contare il periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno, prendendo come riferimento la data di comunicazione alla controparte del provvedimento del mediatore di fissazione del primo incontro, comunicazione che, ricorda il Tribunale, può essere data <<all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante>>.
Conseguentemente, dal momento del deposito presso la segreteria dell'organismo di mediazione del verbale di mancato accordo, il termine di decadenza (i trenta giorni sopra detti) ricomincia a decorrere <<di nuovo e per intero>>.
Prima di affrontare la tematica relativa al contenuto dell'ordine del giorno il Tribunale esamina la nota questione relativa alla distinzione tra delibera nulla e quella meramente annullabile per cui, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 4806/2005), le ipotesi di nullità sono circoscritte <<ai soli casi di anomalie tali da rendere la delibera mero simulacro (perché priva degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito o che esorbiti dalle competenze assembleari o che incida sui diritti o la proprietà individuale), dovendosi ogni altro vizio ricondurre alla categoria dell'annullabilità>>.
Per quanto concerne il contenuto dell'ordine del giorno, lo stesso deve essere tale da rendere sufficientemente edotti i singoli condòmini delle materia da sottoporre al vaglio ed alla votazione dell'assemblea, pertanto, lo stesso deve <<avere un contenuto informativo sufficientemente completo per mettere gli interessati nella condizione di prepararsi adeguatamente sulle tematiche portate all'esame dell'assemblea e di valutare l'opportunità di presenziarvi o meno.>>.
Tale, infatti, è la finalità dell'art. 66 disp. att. Cc e <<ciò comporta che per la validità di una delibera non è indispensabile allegare all'avviso anche i preventivi di lavori straordinari da deliberare, posto che per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dell'ordine del giorno e soddisfare il diritto d'informazione dei condomini è sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione: il condomino interessato a consultare la documentazione relativa agli interventi da eseguire, ben potrà attivarsi per visionarla presso l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copia.>>.
Per quanto concerne, infine, la trasformazione di un cortile condominiale in area destinata a parcheggio - oggetto della presente impugnativa - ipotesi che, a dire della condomina attrice, presupporrebbe una innovazione voluttuaria o gravosa, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 1121 Cc, il condomino per potersi sottrarre al pagamento di quota parte della relativa spesa, deve dimostrare che le innovazioni <<oltre a riguardare impianti suscettibili di utilizzazione separata, hanno natura voluttuaria, cioè siano prive di utilità, ovvero risultano molto gravose, con riferimento oggettivo alle condizioni e alla importanza dell'edificio (Cass. 23-4-1981, n. 2408)>>, accertamento quest'ultimo riservato al Giudice di merito e, in quanto tale, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Nel caso concreto, conclude la Corte, in disparte la questione relativa alla carenza di prova in relazione alla gravosità e voluttuarietà delle opere deliberate, <<la realizzazione del progetto in questione costituirebbe un oggettivo miglioramento rispetto allo stato attuale dell'area. L'attuazione delle opere oggetto di progettazione (trasformazione di un giardino condominiale in area destinata a parcheggio) … ha lo scopo di sfruttare le potenzialità del suolo di proprietà condominiale apportando un incontestabile beneficio al Condominio.>>.
L'impugnativa, pertanto, viene rigettata, con tutte le conseguenze anche in ordine alle spese di giudizio.

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