Condominio

I giudici non possono sindacare sul contenuto delle delibere

di Anna Nicola

Non può esservi alcun sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari in quanto il giudice non ha alcun potere sulla valutazione del merito e non ha alcun potere di controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea (Cass. 17 agosto 2017 n. 20135)
Si legge nella decisione della Suprema Corte 20135/2017 che: <<Come correttamente affermato dalla Corte d'Appello, sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti – sulla base di apprezzamento di fatto del contenuto di essa che spetta ai giudici del merito – falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni (Cass., 20 giugno 2012, n. 10199; Cass., 20 aprile 2001, n. 5889;Cass. 26 aprile 1994, n. 3938; Cass., 09 luglio 1971, n. 2217).
Indicativamente, l'erogazione del compenso all'amministratore, la stipula di un contratto d'assicurazione del fabbricato, la corresponsione della retribuzione a chi sia incaricato della custodia dell'edificio, la predisposizione di un fondo – cassa per le spese legali, danno luogo a scelte gestorie tutte, in astratto, rientranti nel potere discrezionale dell'assemblea e non dirette a perseguire finalità extracondonniniali, di tal che a tale potere deliberativo dell'assemblea del condominio, da esercitare nelle forme e con le maggioranze prescritte, fa riscontro l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle relative spese.>>
<<In materia di impugnazione di delibere dell'assemblea dei condomini ex art. 1137 cod. civ., il sindacato del giudice è di mera legittimità, ma ciò non esclude la possibilità, anzi la necessità, di un accertamento della situazione di fatto che è alla base della determinazione assembleare, allorquando tale accertamento costituisca il presupposto indefettibile per controllare la rispondenza della delibera alla legge. (Nella specie, la delibera aveva per oggetto l'assunzione di un secondo portiere nel complesso condominiale, ed occorreva stabilire se si fosse in presenza di una innovazione non consentita, oppure di un semplice adeguamento alle necessità obiettive del servizio di portierato già esistente, la S.C. ha annullato la decisione del merito per una insufficiente valutazione al riguardo)>> (Cass., 7 luglio 1987, n. 5905).
<<Sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma deve solo stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea. (Nella specie, in applicazione del principio surriportato, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto un'impugnativa con la quale si contestava l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale per aver approvato un preventivo di spesa per lavori straordinari in luogo di altro preventivo asseritamente più vantaggioso)>>.(Cass., 26 aprile 1994, n. 3938)
Nell'ambito del giudizio di annullamento della delibera assembleare ex art. 1137 c.c., il sindacato del giudice non può estendersi al merito della deliberazione, non potendo valutare se la decisione è conveniente o meno per il condominio. Il controllo ha ad oggetto solo la rispondenza alla legge della volontà dell'assise.
Il Tribunale di Milano (sentenza 16 gennaio 2017), ha sottolineato che tali principi trovano applicazione anche quando il condomino che impugna la deliberazione rileva l'eccesso di potere di quest'ultima. Ritiene, cioè, che l'assemblea sia andata oltre i suoi poteri, non esercitando correttamente il proprio potere, ma orientandolo a finalità estranee a quelle sue proprie.
Il Tribunale di Milano con la sentenza 16 gennaio 2017, analizza il delicato tema dell'eccesso di potere dell'assemblea condominiale e dell'operato del sindacato di legittimità del giudice. La vicenda riguarda tre delibere approvate dall'assemblea di condominio e viziate, secondo alcuni condomini, da “eccesso di potere”. Il giudice di primo grado, chiamato a esprimersi sulle delibere impugnate, afferma che <<...il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che si estende anche al riguardo dell'eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo d'essere. Anche in tale evenienza, il giudice non controlla l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma deve solo stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio dei poteri discrezionali dell'assemblea (Cass. 10199/2012; 14560/2004; 3938/1994; 731/1988)”. E quindi, di conseguenza ...poiché rientra tra i poteri dell'assemblea quello di deliberare in ordine ad una transazione che attenga spese di interesse comune (Cass. 7201/2016; Cass. 1234/2016; Cass. 821/2014), i deliberati in esame non sono sindacabili sotto il profilo della convenienza e della opportunità, come, invece, le domande di parte attrice vorrebbero indurre a ritenere, con un apprezzamento di motivi che si appalesano esclusivamente come di merito e non di legittimità>>.
Si deve comunque sempre tenere conto di alcune considerazioni. In primi luogo, se è vero che la convenienza di una transazione non può essere oggetto di sindacato di merito, è altresì vero che il sindacato di legittimità consente comunque l'impugnazione. Ciò si verifica ad es. quando una transazione contenga un criterio di ripartizione delle spese diverso da quello previsto dagli articoli 1123 e seguenti del Codice civile o dal regolamento di condominio. Lo stesso dicasi per la delibera presa al di fuori delle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135 del Codice civile. Si pensi, infine ai conflitti di interessi tra condomini, dove l'autorità giudiziaria, oltre che della legittimità, si occupa anche del merito delle decisioni assembleari.

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