Condominio

Agenti immobiliari anche amministratori

di Saverio Fossati

Agenti immobiliari ma anche amministratori condominiali. Nella legge europea (As 822-B, articolo 2) in approvazione al Senato ha fatto capolino una modifica che gli agenti immobiliari leggono come un superamento del divieto di esercitare altre professioni, in particolare quella di agente immobiliare (affermato soprattutto dai pareri dello Sviluppo economico 74900 del 16 marzo 2016 e 154593 del 24 settembre 2013). Il nuovo articolo 5, comma 3 della legge 39/89 suonerebbe così: «L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, (...) o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi» (per i due testi, vecchi e nuovo, a confronto, cliccare qui) .

Per il presidente di Fiaip, Gian Battista Baccarini, le cose cambiano: «Eliminata la parola “servizi” e “amministrazione” dalle incompatibilità si potranno svolgere anche servizi di amministrazione condominiale. Qualcuno dice che nel condominio c'è rappresentanza di beni ma non è così: si rappresentano le persone e non gli edifici. Ma aspettiamo la circolare interpretativa». Di avviso contrario le associazioni degli amministratori: per Francesco Burrelli (Anaci) la questione è poco chiara: «L'agente immobiliare dovrà quindi avere i requisiti formativi come prescritto dall’articolo 71 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile. Ma il vero problema è quello dei controlli,delle sanzioni,della verifica dei “crediti formativi veri” e delle certificazioni rispetto alla norma UNI 10801 a garanzia dei diritti dei cittadini». Secondo Rosario Calabrese (Unai) «Meno gente fa incursione nel mondo del condominio, meglio lavoriamo noi professionisti. Ma in ogni caso L'incompatibilità tra professioni regolamentate è valida tuttora e dato che quella di amministratore condominiale è tra queste, come quella dell'agente, l'incompatibilità resta».

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