L'esperto rispondeCondominio

Regolamento di casa in costruzione e differenze nel numero finale delle unità

di Raffaele Cusmai

La domanda

Abito in un condominio dove il regolamento dice esplicitamente che le unità abitative sono 174 ma al termine delle costruzione saranno 224 totali. Ora le costruzioni sono terminate e il costruttore ha comunicato le nuove tabelle aggiornate con tutte le 224 unità. Tali tabelle sono soggette ad approvazione assembleare con le maggioranze di almeno 500 millesimi, oppure basta l'applicazione visto che rilasciata dal costruttore e già presenti nel regolamento di condominio accettato dai compratori al momento della stipula notarile?

Dal quesito sembra emergere che il costruttore si sia limitato a far impegnare gli acquirenti ad accettare il regolamento condominiale e le tabelle millesimali ad esso annesse. Dunque, non essendo state, quelle definitive, allegate ai contratti non può dirsi che su di esse si sia raggiunto un accordo contrattuale. Come tali esse non vincoleranno i condomini fino all'approvazione da aprte dell'assemblea. Infatti, sulla prassi descritta, si è pronunciata più volte la Cassazione secondo la quale “il regolamento di condominio, predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio, è vincolante, purché richiamato ed approvato nei singoli atti di acquisto sì da far parte per relationem del loro contenuto, solo per coloro che successivamente acquistino le singole unità immobiliari. Per coloro che abbiano acquistato le unità immobiliari prima della predisposizione del regolamento stesso (e quindi delle tabelle), ancorché nell'atto di acquisto sia posto a loro carico l'obbligo di rispettare il regolamento da “redigersi” in futuro, mancando uno schema definito, suscettibile di essere compreso per comune volontà delle parti nell'oggetto di negozio (Cass. n. 3104 del 16/02/2005 - Rv. 579726; Cass. n. 856 del 2000 - Rv. 533182; Cass n. 8486 del 1999 Rv. 529218)” (Cass. 11 aprile 2014, n. 8606) le tabelle saranno valide nel momento in cui verranno accettate dai condòmini o dall'assemblea. Ove, invece, le tabelle millesimali sono state predisposte dal costruttore e allegate ai singoli atti di compravendita esse possono essere direttamente applicate, costituendo l'oggetto del consenso negoziale di ogni acquirente. Conseguentemente ogni successiva approvazione dell'assemblea sarà superflua. Resta fermo che le tabelle millesimali che, ancorché redatte dal costruttore, rispondono ai criteri legali previsti dall'art. 1123 e non vi derogano, nel caso in cui esse non rappresentino più la situazione dei luoghi o siano comunque errate, l'assemblea può in ogni caso provvedere alla loro revisione.

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