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Si può rinnovare un contratto transitorio per altri 18 mesi?

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Il contratto di locazione transitorio a 18 mesi (canone concordato e cedolare secca regolarmente registrato scadenza 31.01.19) può essere rinnovato per altri 18 mesi se persistono le cause della transitorietà? E come si può fare ?

La rinnovabilità del contratto transitorio è tema assai dibattuto in giurisprudenza e in dottrina. Secondo alcuni, se una parte intende prolungare il contratto, prima della scadenza del perido transitorio deve comunicare all'altra parte con raccomandata il perdurare dell'esigenza transitoria. Ad esempio, nell'ipotesi in cui venga rinnovato il contratto di lavoro a tempo determinato, il dipende interessato potrà trasmettere al locatore una raccomandata nella quale dichiarerà che il proprio contratto è stato rinnovato e perdura l'esigenza transitoria già indicata originariamente nel contratto. Ove alla scadenza del primo rinnovo permangono le esigenze di transitorietà, il contratto si dovrà trasformare automaticamente in contratto a canone libero 4-4. In sostanza, ad avviso di chi scrive, il contratto transitorio può essere rinnovato solo una volta. Va tuttavia tenuto in debito conto la tesi restrittiva che argomenta sulla previsione normativa secondo la quale il contratto cessa alla scadenza « … senza bisogno di alcuna disdetta», come incompatibile con un rinnovo, tanto più che la durata massima del contratto transitorio è – a pena di nullità (articolo 13 della legge 431/98) – di diciotto mesi. Peraltro, poiché la legge stabilisce che in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno, il contratto si trasforma automaticamente in un contratto 4+4, sarà in ogni caso interesse delle parti documentare adeguatamente le ragioni del rinnovo.

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