Condominio

L’amministratore revocato conserva poteri rappresentativi sul recupero crediti

di Edoardo Valentino

Il mandatario revocato conserva fino al momento della sua sostituzione il potere di rappresentanza del condominio e, conseguentemente, il potere di dare una procura ad un legale per costituirsi in giudizio e difendere lo stabile.
Questo il principio pronunciato dalla sentenza della Cassazione Sezione II Civile, 19 marzo 2019 numero 7699 (relatore Antonio Scarpa).
La vicenda oprende le mosse da un condominio che agiva giudizialmente per il recupero delle spese dovute da un condomino moroso depositando ricorso per decreto ingiuntivo.
Il debitore opponeva il titolo giudiziale avversario lamentando come l'amministratore che aveva dato l'incarico al legale fosse stato privo dei poteri di rappresentanza e che quindi l'intera azione monitoria del condominio fosse da considerare nulla.
In particolare l'amministratore era stato revocato giudizialmente e poi gli era stata successivamente conferita nuova nomina da parte dell'assemblea.
Secondo l'attore in opposizione questa nomina sarebbe stata nulla in quanto compiuta in violazione del precetto dell'art. 1129 comma 13 del Codice Civile, il quale afferma che «in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato».
Il giudice rigettava l'opposizione del debitore e la sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte d'Appello.
Il giudice del riesame aveva infatti valutato come la nomina compiuta in violazione dell'art. 1129 comma 13 C.c. fosse comunque da considerare annullabile, e non nulla, e che tale vizio fosse soggetto all'impugnazione della relativa delibera assembleare nell'ordinario termine di trenta giorni.
All'esito del giudizio di Appello il debitore soccombente decideva di impugnare la decisione in sede di Cassazione, depositando un ricorso basato su un unico motivo di diritto.
Sosteneva infatti il ricorrente come la Corte d'appello avesse errato nella propria decisione non valutando la radicale nullità della nomina dell'amministratore avvenuta in violazione della norma di legge sopraemancipata.
La Cassazione, con la sentenza in commento, rigettava il ricorso del debitore.
In buona sostanza la Suprema Corte rilevava la correttezza del ragionamento giuridico operato dalla Corte d'Appello rilevando come la questione sollevata dal ricorrente fosse del tutto inammissibile in quanto viziata da un errore nel ragionamento.
A prescindere difatti dalla validità della nuova nomina dell'amministratore di condominio (come detto a seguito di revoca giudiziale), è radicato nella giurisprudenza della Corte il principio in ragione del quale a seguito della revoca di un amministratore di condominio questi rimane rappresentante del condominio fino alla sua sostituzione, esercitando i poteri di rappresentanza.
Secondo la giurisprudenza della Corte infatti “l'amministratore di condominio, che pur si assuma nominato con delibera illegittima, finché non sostituito, può validamente conferire procura ad un difensore al fine di costituirsi in giudizio per conto del condominio” (si veda ad esempio Cass. Sez. II, 30 ottobre 2012, numero 18660 e Cass. Sez. II, 23 gennaio 2007, numero 1405).
Di conseguenza nel caso in oggetto la nomina dell'avvocato da parte dell'amministratore era del tutto valida, a maggior ragione per la mancata impugnazione delle delibera assembleare contenente la nomina da parte del debitore.
Alla luce di quanto affermato il ricorso veniva rigettato e il ricorrente era condannato alla refusione delle spese del giudizio.

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