Condominio

Delibera sull’appalto, i giudici di Genova dettano le regole

di Valeria Sibilio

Le deliberazioni dell'assemblea condominiale, organo destinato ad esprimere la volontà collettiva dei partecipanti, sono, da sempre, oggetto di dispute giudiziarie relative ai dubbi interpretativi. Come nel caso della sentenza 54 del 2019, dove la Corte d'Appello di Genova ha esaminato un caso originato dalla domanda di impugnazione , da parte di un condòmino contro il condominio, della delibera assembleare nella quale venivano decisi i lavori di manutenzione straordinaria alla copertura dei vani autorimesse di due edifici, oltre all'esame ed analisi di offerte economiche ricevute, la scelta dell'impresa e le nomine di tecnici per la direzione lavori e sicurezza.
La domanda sollevava motivi di illegittimità legati al mancato rispetto del termine previsto per la convocazione dell'assemblea, alla carenza della verbalizzazione delle varie offerte economiche analizzate, al computo metrico del geometra in base a cui le offerte erano state redatte ed all'offerta economica della ditta aggiudicatrice dell'appalto. L'appellante non comprendeva il motivo per cui, oltre al direttore dei lavori, fosse stato nominato anche il Coordinatore della Sicurezza, e la difficile comprensione del riparto preventivo di spesa straordinaria approvata.
Il Tribunale rigettava il ricorso, in quanto il rispetto del termine di cinque giorni era provato dalla raccomandata di convocazione recapitata presso la residenza il 26 maggio 2014 in relazione all'assemblea del 31 maggio 2014. Il Tribunale giudicava irrilevante l'assenza dell'appellante, dovendo aver riguardo alla data di accesso del portalettere presso il domicilio del destinatario, non considerando i cinque giorni come “giorni liberi”. Inoltre, il Tribunale affermava la non esistenza di normative che sancissero l'obbligo di allegare i documenti al verbale. Documenti che, tra l'altro, erano ben individuati nella disponibilità dell'amministratore e degli altri condòmini e, di conseguenza, facilmente accessibili alla visione.
Contro questa sentenza, il condòmino proponeva appello articolando, tra i motivi, il fatto che il Tribunale non aveva dato atto della avvenuta sostituzione della delibera relativa ai lavori straordinari del 1° giugno 2014 con la successiva delibera del 18 ottobre 2014 avente identico oggetto, con conseguente necessità di riforma della sentenza impugnata mediante statuizione di dichiarazione della cessazione materia del contendere. Inoltre, l'appellante, ribadendo, come in Primo Grado, l'incomprensibilità sia della nomina di un Coordinatore della Sicurezza che del riparto preventivo di spesa straordinaria approvata, lamentava che l'avviso di convocazione doveva non solo essere spedito ma anche ricevuto dai condòmini cinque giorni prima dell'assemblea e la documentazione doveva essere allegata al verbale, non essendo onere dei condòmini procurarsi copia dei documenti.
Il condominio si costituiva, chiedendo il rigetto dell'appello. Per la Corte, il motivo legato all'avviso di convocazione è apparso infondato, in quanto rappresenta un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro.
Infondato anche il motivo legato all'obbligo di allegare i documenti al verbale, non esistendo alcuna disposizione di legge che lo preveda. Nella fattispecie, il verbale risultava analitico, contenendo chiaro riferimento a ciò che era avvenuto in assemblea, in particolare alla scelta dell'impresa aggiudicataria. La possibilità per ciascun condomino di esaminare i documenti sulla cui base le delibere vengono assunte non è preclusa dalla mancata allegazione degli stessi al verbale, sussistendo la possibilità per ciascuno di visionare la documentazione presso l'amministratore, qualora non decida di partecipare all'assemblea.
Infondata anche la presunta erroneità lamentata relativamente alla scelta di nominare un Coordinatore della Sicurezza, rientrando questa nel potere discrezionale dell'assemblea. Il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere. Ne consegue che esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni, dovendosi annoverare tra le dette scelte anche quella qualifica della persona e del numero dei professionisti da affiancare in relazione a lavori di appalto di considerevole entità.
Inammissibile, invece, il motivo legato al criterio di ripartizione delle spese, non essendo stato contestato in primo grado. Nel caso in esame, non solo l'attore, in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, non aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, ma l'assemblea nella delibera del 18 ottobre 2014 non aveva revocato la precedente delibera, ma solo “preso atto dell'impugnativa del Condominio per le delibere assunte nel corso dell'Assemblea straordinaria del 1° giugno 2014, riconfermando le decisioni prese in quella sede.
La Corte ha, perciò, respinto l'appello, confermando la sentenza del Tribunale di Primo Grado, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite, in favore del Condominio, liquidate in euro 3.700,00, oltre spese generali, iva e cpa.

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