Condominio

Danni strutturali non risarcibili se già conosciuti

di Giulio Benedetti

Il condominio non risarcisce i danni strutturali conosciuti ed accettati dal condòmino.

L’osservanza delle norme di sicurezza da parte dell’amministratore condominiale, in qualità di soggetto garante, è prevista dall’articolo 1122 del Codice civile (sorveglianza sulle azioni dei singoli condòmini sulle parti comuni) e dall’articolo 1130 che prevede che l’amministratore del condominio deve curare la tenuta del registro condominiale al cui interno deve essere inserito «ogni dato riguardante la sicurezza»”.

Quindi tutta la normativa sulla sicurezza di lavoro ed ambientale, nei dei luoghi di vita e di lavoro , quali sono quelli condominiali, non solo è interamente applicabile ma risulta giuridicamente valida anche per l’amministratore.

Tuttavia alcuni condòmini, approfittando di un’interpretazione capziosa delle norme di sicurezza, cercano di ottenere ingiustamente dal condomino il risarcimento per danni strutturali accettati e conosciuti . È il caso trattato dalla Corte di Cassazione (ordinanza 2541/2019) che ha respinto il ricorso di un condòmino che aveva acquistato un appartamento all’asta e che chiedeva al condominio, ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del Codice civile e a titolo di responsabilità extracontrattuale, le somme per rendere agibili i locali acquistati, oltre al risarcimento del danno per l’impossibilità di utilizzare l’alloggio. Il condòmino affermava di avere trovato l’immobile gravemente deteriorato a causa di dissesti e cedimenti dovuti allo slittamento delle fondamenta.

Dopo la vittoria in Tribunale la richiesta veniva respinta dalla Corte d’appello, per la quale il ricorrente non aveva dimostrato che i danni al suo appartamento si fossero prodotti esclusivamente dopo il decreto di trasferimento immobiliare. La Cassazione ha fatto propria questa tesi che affermava che i danni erano anteriori all’acquisto. Inoltre tale collocazione cronologica ne escludeva la risarcibilità perché la domanda era infondatamente riferita ai danni cagionati dai lavori successivi all’acquisto, ma anche perché l’acquirente non ha acquistato il credito risarcitorio, avendo acquistato ad un prezzo ridotto l’immobile proprio a causa dei fenomeni dannosi, da lui ben conosciuti ed accettati. Quindi il condòmino non poteva lucrare due volte: una per il prezzo ridotto e la seconda per il risarcimento di un danno verificatosi prima dell’acquisto.

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