Condominio

Cessione del credito fiscale, calcolo senza oneri

di Franco Casarano e Glauco Bisso

Le norme che hanno introdotto le agevolazioni fiscali (ecobonus) a vantaggio dei condomini che effettuino interventi di riqualificazione energetica degli edifici stanno producendo effetti positivi: sononumerosi i condomìnii che si sono attivati deliberando questi interventi.

L’agevolazione consiste nell’attribuire ai singoli condòmini un credito d’imposta pari, a seconda dei casi, ad una percentuale che va dal 65 al 75 per cento degli importi pagati dagli stessi condòmini per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica. Si tratta di un credito usufruibile nel corso di dieci anni, ma immediatamente cedibile.

Sono state però rilevate alcune operazioni, che mettono a rischio queste agevolazioni: infatti, se la quota percentuale detraibile, stabilita dalla legge per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici in condominio, fosse calcolata non solo sul costo dell’appalto e degli oneri tecnici e professionali, ma anche sugli ulteriori importi addebitati ai condomini dal cessionario del credito d’imposta (impresa) quali oneri derivanti dalla immediata attualizzazione del credito medesimo, riteniamo che tale pratica esporrebbe i condomini al rischio significativo di un intervento dell’Agenzia delle Entrate, che negando la detraibilità degli oneri legati alla attualizzazione del credito, agirebbe per il recupero in danno dei singoli condomini. Situazione che porrebbe anche il problema delle responsabilità per danni a carico di imprese e professionisti che inducessero i condomini a questa pratica.

Tale posizione dell’agenzia delle Entrate si fonderebbe sulla impossibilità di annoverare gli oneri sostenuti dai condòmini, per anticipare la liquidità derivante dal credito d’imposta (che lo Stato ha declinato in un decennio), tra le spese, anche professionali, connesse alla realizzazione delle opere.

Ilaria Bertini, vicedirettore del Dipartimento Efficienza energetica di Enea, ente cui è stata delegata l’attività di controllo e verifica in tema di ecobonus, interpellata sul punto, ha dichiarato: «In merito alla detraibilità degli oneri collegati alla attualizzazione del credito siamo perfettamente d’accordo. Infatti, a noi dell’Enea risulta che non è ammissibile portare in detrazione tali oneri in nessun caso».

Ricordiamo anche che entro venerdì 8 marzo andrà inviata alle Entrate la comunicazione, da parte dell’amministratore di condominio, dei dati sulle derazioni fiscali spettanti ai condòmini a seguito di interventi effettuati dal condominio.

Le Entrate hanno spiegato come si realizza la cessione del credito in condominio, superando il dubbio fondamentale che la cessione potesse avvenire solo dopo il pagamento integrale.

Sono il tracciato record e le istruzioni alla compilazione alla comunicazione dei dati che gli amministratori di condominio devono inoltrare per la precompilata 2018 a spiegare che, sia nel caso che il condomino cedente appartenga ai non tax area, sia a tutti gli altri soggetti, la cessione è comunque possibile senza che sia prima pagato l’importo.

Le Entrate hanno proposto quattro esempi, dimostrando come avviene la cessione verso il fornitore, individuato anche nel soggetto che collabori con l’appaltatore o con la associazione temporanea o rete di impresa a cui l’appaltatore abbia aderito e che sia richiamati nello stesso contratto. Le istruzioni alla compilazione chiariscono inoltre che la detrazione può avvenire anche se il pagamento della quota residua dovuta al condominio non cedibile (nella tabella di esempio allegata il 35% con detrazione al 65%) sia pagata solo parzialmente.

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