Condominio

Armadio per la caldaia privata sul terrazzo comune, si può mettere se non intralcia

di Luana Tagliolini

L'armadio che contiene la caldaia sito sul terrazzo condominiale non può considerarsi come “un bene che occupa stabilmente lo spazio condominiale” e non impedisce il pari uso della cosa comune agli altri condòmini.
La fattispecie ha riguardato la domanda con cui due condòmini chiedevano al Tribunale di Roma (sentenza n. 933/2019) che venisse dichiarata la nullità, l'illegittimità o l'invalidità di una delibera assembleare perché, tra l'altro, contraria alla legge e al regolamento condominiale e che venissero condannati il condominio, in persona dell'amministratore, e il condomino proprietario dell'armadio che conteneva la caldaia collocato sul terrazzo condominiale, alla rimozione di quest'ultimo.
Cessata nel frattempo la materia del contendere perché al delibera impugnata venne sostituita da altra diversa, il giudizio tuttavia proseguiva in considerazione del fatto che gli attori avevano chiesto, in ogni caso, l'accoglimento della domanda di condanna dei convenuti riguardo all'eliminazione e rimozione dell'armadio contenente la caldaia perché installata in violazione dell'articolo 1102 codice civile e del regolamento condominiale.
Il Tribunale, ai fini della comprensione se il predetto vano che conteneva la caldaia fosse di ostacolo al passaggio od alla fruizione del terrazzo condominiale a discarico degli attori in violazione della norma da questi ultimi invocata - l'articolo 1102 codice civile - che prevede il pari uso della cosa condominiale da parte di tutti i condomini ed il divieto di impedire agli altri condomini il pari uso della cosa comune secondo il proprio diritto, ha tenuto conto delle risultanze della CTU che gli hanno consentito di escludere che il predetto vano integrasse tale violazione e conseguentemente impedisse agli attori di fare uso del terrazzo condominiale.
Dalla perizia del consulente tecnico risultava, infatti, che «la porta dell'armadio della caldaietta non limitava la fruibilità dell'accesso alla soffitta consentendone la piena agibilità» per cui il vano non poteva considerarsi come «un bene che occupa stabilmente lo spazio condominiale» impedendo il pari uso della cosa comune agli odierni attori.
Per i suddetti motivi il Tribunale di Roma respingeva la domanda dei due condòmini.

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