Condominio

Il proprietario non è responsabile del rumore prodotto dall’inquilino

di Eugenia Parisi

Il “caldo” tema delle immissioni rumorose e della relativa responsabilità per il risarcimento dei danni è oggetto della recente sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Civile XIII^ n. 12316/18 – Giudice dott.ssa Savignano .
Una signora, conduttrice di un appartamento in un palazzo interamente di proprietà di un'unica società, ha convenuto in giudizio la propria locatrice e altro conduttore che, in quello stesso palazzo aveva in gestione un disco bar, per sentirli condannare al risarcimento dei danni sia di natura economica sia di natura fisica, dalla stessa subiti in conseguenza dell'attività rumorosa oltre i limiti consentiti proveniente dal locale commerciale. A loro volta i convenuti hanno chiamato in manleva la propria assicurazione e la società imprenditoriale che aveva successivamente rilevato l'attività; il giudice ha disposto consulenza tecnica acustica.
In primo luogo, l'attrice, oltre a lamentare la violazione dei codicistici articoli 844 e 2043, ha eccepito la mancata ottemperanza agli articoli 5 e 6 del Regolamento dell'Edifico, deducendo quindi una responsabilità contrattuale, ex art. 1585 c.c. ed extracontrattuale, ex art. 2051 c.c., della comune locatrice; in realtà, il Giudice non ha rilevato alcuna violazione poiché il regolamento richiamato non ha natura condominiale essendo l'intero stabile di proprietà della convenuta. Difatti il mancato rispetto di tale scrittura allegata ad ogni contratto di locazione e definita come “Regolamento generale per gli Inquilini” non può provocare inadempimento contrattuale della locatrice valendo solo nelle posizioni interne tra singolo locatario e proprietà.
A contrario, in base alla disciplina di cui all'art. 844 c.c. e richiamata anche la sentenza della Cassazione n. 23754/2018 secondo cui “il prudente apprezzamento del Giudice può pervenire al giudizio d'intollerabilità”, le risultanze processuali hanno confermato la presenza di danni causati dalle immissioni rumorose che però risultavano cessate al momento del processo con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere quanto alla richiesta di inibitoria anch'essa formulata dall'attrice (Cassazione n. 19568/2017).
Il risarcimento dei danni, provati anche attraverso documentazione medica e ricevute di alberghi oltre che dalla comune esperienza (Cassazione 5844/07, Cassazione 26899/15 e Cassazione 13208/16), è stato riconosciuto in capo alla convenuta che al tempo dei fatti di causa era conduttrice e la loro determinazione affidata a separato giudizio.
Non è ravvisabile, pertanto, alcun inadempimento contrattuale del locatore poiché questi ha l'obbligo – ai sensi dell'art. 1576 c.c. - di conservare il bene locato in buone condizioni materiali e nel suo solo senso fisico posto anche che, nel caso di specie, le immissioni moleste provenivano da apparecchiature esterne portate in loco di volta in volta e non da strumentazioni accessorie dell'immobile.
Il locatore è infatti sì tenuto, ex art. 1585 c.c., a garantire il pacifico godimento del bene locato dalle molestie che ne diminuiscano l'uso da parte di terzi che però pretendano di avere diritti reali sulla cosa locata non anche per fatti di terzi d'origine aquiliana, essendo in detto caso salva la facoltà del conduttore di agire di agire contro di essi in nome proprio (Cassazione 23447/14, Tribunale Trento 5.2.15, Cassazione 11125/15, Cassazione 16407/17).

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