L'esperto rispondeCondominio

Il sisma bonus spetta sul complesso di edifici raggruppati con un unico subalterno

di Michele Brusaterra

La domanda

In uno stabilimento, se l'unità immobiliare (subalterno) è composta da diversi capannoni-edifici, il sisma bonus va applicato sul subalterno nella sua unità o può essere applicata volta per volta sui singoli edifici? Quindi, la valutazione della vulnerabilità sismica devo eseguirla su tutto l'insieme dell'unità immobiliare-subalterno o posso procedere per singolo edificio godendo singolarmente della detrazione?

L'agevolazione in commento, oltre ad essere fruibile dalle persone fisiche, è rivolta anche ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), titolari di diritti reali di godimento sugli immobili (proprietari, locatari, comodatari ecc.). Gli interventi possono essere realizzati sull'immobile utilizzato per le attività produttive, situato sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. In particolare, le spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle suddette zone danno diritto ad una detrazione di imposta del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo. Tale beneficio va calcolato su un importo complessivo di € 96.000 per unità immobiliare, per ciascun anno. Inoltre, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. La detrazione fiscale sale poi al 70% della spesa sostenuta, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e aumenta all'80% se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori. Al fine di beneficiare dell'agevolazione in misura «potenziata» è necessario produrre la seguente documentazione (oltre a quella ordinariamente prevista) rilasciata da professionisti abilitati: (i) asseverazione della classe di rischio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'intervento progettato; (ii) attestazione di conformità dell'intervento al progetto asseverato. Riguardo ai capannoni industriali è inoltre possibile ottenere l'agevolazione «potenziata» anche senza effettuare la preventiva attribuzione della classe di rischio, eseguendo solamente «interventi locali di rafforzamento» (pag. 11, allegato A, del D.M. 58/2017). Passando all'analisi del quesito, si ritiene che la detrazione del Sismabonus debba essere applicata sul subalterno nella sua unità, pertanto la valutazione della vulnerabilità sismica deve essere eseguita su tutto l'insieme dell'unità immobiliare-subalterno.

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