Condominio

Canna fumaria e decoro architettonico, Tar e Corte d’appello a confronto

di Rosario Dolce

La realizzazione di una canna fumaria e la relativa allocazione lungo la facciata di un edificio condominiale, non è mai questione pacifica: anzi, è foriera di diverse liti, che si riflettono in sede di contenzioso sia amministrativo che civile. Due recenti provvedimenti emessi dal TAR Puglia (Sentenza del 26.09.2018) e dalla Corte di Appello di Milano (Sentenza del 03.12.2018) ci consentono di riflettere compiutamente sull'opera, valutandone il pregio secondo i diversi profili giuridici che vengono in rilievo nelle due fattispecie.
Ora, dal punto di vista del procedimento amministrativo, il punto nevralgico consta la valutazione delle condizioni per potersi dare luogo al rilascio del titolo edilizio, ove tra le stesse venga fatta figurare la delibera assembleare con la quale i condòmini prestino il consenso preliminare all'esecuzione dell'opera.
Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con sentenza in commento, la realizzazione di una canna fumaria non richiede, in assoluto, la sussistenza di tale condizione.
I giudici amministrativi precisano al riguardo che la collocazione di canne fumarie sul muro perimetrale di un edificio o sulla corte interna, può essere effettuata anche senza il consenso degli altri condomini, purché non impedisca agli altri condomini l'uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità.
Ergo, il singolo condomino avrebbe titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, ad ottenere la concessione edilizia per un'opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, laddove si attenga ai limiti suddetti (in sentenza è richiamato un precedente arresto: Tar Toscana 28 ottobre 2015 n. 1475) e ne dia apposita dimostrazione nella documentazione tecnica allegata all'istanza.
Ora, dal punto di vista del diritto civile (o meglio, condominiale), la questione viene compendiata con altri e diversi presupposti e/o istituti.
La Corte di Appello di Milano – con la sentenza in disamina – richiamando la definizione di “decoro architettonico” - quale omogeneità delle linee e delle strutture architettoniche, ossia l'armonia estetica dell'edificio (concetto costantemente ribadito dalla Cassazione, come, ex multis, in sent. n. 1286/2010 e analogamente ord. n. 17350/2016) -, riconosce come fattibile l'allocazione di una canna fumaria sulla facciata dell'edificio, nel caso in cui il prospetto sia stato già “inciso” da precedenti interventi che ne abbiano, in qualche modo, compromesso il rilievo e l'estetica.
Più specificatamente, secondo i giudici meneghini l'apprezzabilità dell'alterazione del decoro dell'opera innovativa e della sua effettiva portata lesiva, deve tradursi, concretamente, in un obiettivo e significativo deprezzamento, estetico ed economico.
Sotto tale aspetto, la Corte di merito afferma che non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un'opera compiuta da un condòmino, quando sussista un degrado di detto decoro ricollegabile a preesistenti interventi modificativi, sui quali la modificazione ulteriore abbia una portata poco significativa (ivi richiamando due pronunce della giurisprudenza di legittimità. E segnatamente: Cassazione civile n. 14992/2012 e n. 1286/2010).
Così, ad esempio, la sostituzione della canna fumaria preesistente con altra di nuova fattura ma di diametro superiore - per consentire il passaggio di due tubature al posto dell'unica passante - e comunque (di diametro) pari a quello dell'altra adiacente già esistente - secondo i giudici milanesi - sfugge all'immediato impatto visivo e non è in grado di incidere peggiorativamente sull'estetica del fabbricato, in quanto non si traduce in un relativo deprezzamento.
Per contro, la installazione di un nuova canna fumaria adiacente ad un pluviale - per la collocazione del suo tracciato che corre lungo il piano primo nella parte al di sopra del bow-window - ha un impatto visivo stonato rispetto al contesto estetico, distinguendosi in modo distonico con le altre linee architettoniche create sulla facciata del cortile, ed è quindi un elemento peggiorativo immediatamente percepibile, tanto da poter essere inibita.

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