Condominio

L’ascensore è sempre più «libero»

di Anna Nicola

Sono interventi di edilizia libera tutti gli interventi tesi all'eliminazione delle barriere architettoniche. Tra essi vi sono ad esempio l'installazione di ascensori interni, il montacarichi, il servoscala e le rampe rientrano tra i lavori di edilizia libera.
Questo è il dettame del D.M. 2 marzo 2018, cd. Glossario unico per le opere di edilizia libera. Presupposto per la sua applicabilità è il rispetto della normativa in ambito di Scia ex D.lgs. 222/2016.
A norma del D.M. 2 marzo 2018, non occorre ottenere alcuna autorizzazione al fine di installare, riparare, sostituire, rinnovare e messa a norma delle apparecchiature sopra dette
Gli ascensori interni si qualificano come interventi liberi se non toccano la struttura portante.
Non serve conseguire titoli abilitativi se si intende procedere all'installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di dispositivi sensoriali, apparecchi sanitari, impianti igienici e idro-sanitari semprechè abbiano riferimento i soggetti disabili
Ai sensi del D.lgs. 222/2016, gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che implichino la creazione di ascensori esterni o comunque di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio necessitano della CILA. La diversa disciplina si giustifica alla luce del fatto che le opere sono maggiormente invasive
L'autorizzazione paesaggistica serve se la realizzazione di rampe implica il superamento di dislivelli superiori a 60 cm a norma del DPR 31/2017
Anche per gli ascensori esterni occorre se essi sono visibile dallo spazio pubblico.
Si ricorda che la Legge 13/1989 prevede che le opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche possano essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
Fanno eccezione gli articoli 873 e 907 del Codice Civile che prescrivono una distanza minima di tre metri che può essere incrementata dalle disposizioni locali.
In ambito condominiale sempre la Legge 13/1989 sancisce che nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche i portatori di handicap possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso gli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages. La Suprema Corte, con la decisione 16846/2015 ha ritenuto lecito l'ascensore condominiale anche se la sua installazione riduce la larghezza della scala condominiale.

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