Condominio

Vendere i beni comuni e costituire un fondo con il ricavato

di Anna Nicola

Un condominio decide di vendere le terrazze condominiali e con il relativo prezzo di istituire un particolare fondo atto a far fronte alle spese di manutenzione delle facciate e degli esterni del fabbricato.
Un condomino impugna questa deliberazione assembleare affermando di essere stato ingiustamente escluso dalla partecipazione al fondo, rilevando il conseguente illegittimo riparto delle spese.
Il Tribunale di Roma con decisione del 5 novembre 2018 respinge le pretese del condomino ricorrente. Interessanti sono le osservazioni del giudice di merito: l'attore è legittimato all'impugnazione nella sua veste di condomino proprietario di alloggio in condominio: «alla data dell'adozione della delibera l'attore odierno rivestiva la qualità di condomino e conseguentemente si mostra legittimato ad avanzare l'impugnativa in esame anche al fine di escludere una propria responsabilità per il pagamento degli oneri di natura straordinaria derivanti dall'esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate già deliberati».
Effettuata questa premessa, il Tribunale accoglie le domande del condominio in quanto la deliberazione istituiva che l'introito di cui alla compravendita sarebbe stata a favore dei soli condomini coinvolti dalla vendita; il condomino attore era invece tra chi aveva acquistato le terrazze condominiali e dunque correttamente ne era stato escluso.
A conferma, quando l'attore ha a sua volta venduto il suo alloggio, compresa la terrazza, egli si è avvantaggiato del fondo sotto forma di azzeramento di ogni debito di natura straordinaria nei confronti del condominio: «Da ciò ne consegue che nel momento in cui l'odierno attore ha provveduto ad alienare ha beneficiato degli importi in quanto venditore di terrazze, e tanto ciò è vero perché emerge dalla liberatoria del Condomino l'odierno attore non risulta più in debito per il pagamento degli oneri inerenti i lavori di natura straordinaria».
In ragione di ciò, l'azione dell'attore è stata considerata priva di interesse giuridico, di conseguenza non accoglibile: «…l'attore ha provveduto ad impugnare una delibera che (…) non ha nel suo contenuto alcuna statuizione a lui dannosa né è ravvisabile alcun interesse ad agire nell'impugnativa in esame».

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