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Limite di deleghe: prevale il regolamento condominiale

di Matteo Rezzonico - L’Esperto Risponde

La domanda

L'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che nei condomini in cui «i condòmini sono più di venti il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale». Nel condominio in cui abito (80 condòmini) è presente un vecchio regolamento di condominio che prevede che ciascun delegato non possa rappresentare più di tre condòmini.Quale delle due previsioni prevale? Quella più restrittiva del regolamento vigente o bisogna far riferimento comunque alle disposizioni di attuazione del Codice civile? Nel caso descritto, se le delibere sono prese con il contributo determinante delle deleghe superiori alle tre previste dal regolamento, le stesse sono impugnabili? Se si volesse modificare il regolamento di condominio per adeguarlo alle previsioni dell'articolo 67 quali maggioranze occorrerebbero?

Prevale la norma del regolamento condominiale, (assembleare o contrattuale) che limita il numero delle deleghe in assemblea. E infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale – anteriore alla Riforma del condominio, ma tuttora applicabile per i princìpi che lo ispirano –, il limite al numero delle deleghe non contrasta con la disposizione di cui all'articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, (testo vigente), per il quale «ogni condòmino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condòmini sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale». Si veda, in questo senso, la sentenza della Cassazione 5315/1998 secondo cui la norma del regolamento condominiale che limiti «il potere dei condòmini stessi di farsi rappresentare nelle assemblee, riducendolo a non più di due deleghe, conferite ad altri partecipanti alla comunione per ogni assemblea, non incide sulla facoltà di ciascun condòmino di intervenire in questa a mezzo di rappresentante (articolo 67, comma 1, delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile), ma regola l'esercizio di quel diritto, inderogabile (secondo quanto si evince dal successivo articolo 72) a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente» (si veda anche Cassazione 28 marzo 2017, numero 8015). In caso di violazione della disposizione regolamentare, la delibera assembleare deve ritenersi annullabile a norma dell'articolo 1137 del Codice civile, nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data dell'assemblea per i presenti, (che hanno votato in senso contrario o che si sono astenuti) o di 30 giorni dal ricevimento del verbale per gli assenti. La modifica della norma regolamentare che limiti l'uso delle deleghe in assemblea - trattandosi di disposizione regolamentare - può essere assunta a semplice maggioranza millesimale, a norma dell'articolo 1136, comma 2, del Codice civile (500 millesimi, oltre alla maggioranza degli intervenuti).

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