Condominio

Canna fumaria anche senza il consenso dell’assemblea previsto dal regolamento

di Luana Tagliolini

La norma regolamentare che vieta le innovazioni e/o le modifiche delle cose comuni non preventivamente autorizzate dall'assemblea ha natura procedimentale e non contiene una specifica deroga di natura sostanziale al disposto dell'articolo 1102 codice civile in materie di uso della cosa comune.
Tale principio è stato applicato di recente dal Tribunale di Firenze (sentenza n. 189/2019) alla fattispecie riguardante una società, proprietaria di un locale situato al piano terra dello stabile condominiale, che voleva adibirlo a ristorante ma non aveva avuto il consenso dall'assemblea per la realizzazione della canna fumaria.
Tuttavia, poiché il manufatto era stato già costruito sul retro dell'edificio, la società attrice chiedeva al giudice di accertarne la legittimità contestata dal condominio convenuto secondo il quale la canna fumaria era stata installata in contrasto con il regolamento di condominio di natura contrattuale che vietava, al singolo condomino, le innovazioni e le modifiche delle cose comuni non preventivamente autorizzate dall'assemblea.
Il Tribunale investito del caso precisava che la disposizione regolamentare non conteneva alcuna deroga di natura sostanziale al disposto dell'articolo 1102 codice civile in materia di uso comune ma aveva natura procedimentale e diretta sostanzialmente a disciplinare le facoltà di godimento spettanti ai singoli condomini, con l'intento di evitare iniziative prive di autorizzazione.
Nel caso in esame, però, il manufatto era stato già costruito ai sensi dell'articolo 1102 cit., ovvero del legittimo uso delle parti comuni, per cui la violazione della norma procedimentale non poteva comportare di per sé la rimozione e il ripristino della situazione precedente.
L'analisi si riduceva a stabilire se l'opera realizza fosse o no legittima e da farsi alla luce del principio per il quale ogni partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il proprio diritto (articolo 1102 cit.).
Dalla consulenza tecnica il giudice deduceva che il manufatto così come costruito (appoggiato sul retro del muro perimetrale dell'edificio e il cui tubo era stato inglobato in una struttura di cartongesso al fine di evitare alterazione del preesistente aspetto architettonico dell'edificio) non nuoceva alla statica dell'edificio né gli alterava l'aspetto architettonico, non impediva agli altri condomini il pari uso del bene né modificava la destinazione di uso della facciata.
Per tali motivi, il tribunale ha dichiarato legittima l'installazione della canna fumaria in quanto conforme al disposto dell'articolo 1102 codice civile che non risultava derogato, al riguardo, dal regolamento di condominio.

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