Condominio

Rumore accettabile non sempre tollerabile

di Giorgio Campolongo, Angelo Converso e Santo Durelli

L’articolo 1, comma 746 della legge 145/2018 ha introdotto il comma 1 bis all’articolo 6 ter della legge 13/2009, disponendo che «1-bis. Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 447/95, e alle relative norme di attuazione».

Spiega il Dossier parlamentare del 23 dicembre 2018, a pagina 425: «Il comma, introdotto al Senato, stabilisce che ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alla normale tollerabilità delle immissioni acustiche si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla L. 447/1995, recante la legge quadro sull’inquinamento acustico, e alle relative norme di attuazione».

Il passo ha dato il “la” a un’informazione per la quale ormai normale tollerabilità e accettabilità sono nozioni equivalenti: anzi, la seconda ha assorbito la prima. Ma l’informazione è errata, perché – seppure la norma possa non essere incostituzionale, delche vi è ragione assai seria di dubbio – in ogni caso in nulla muta la situazione giuridica dell’immissione intollerabile. Significa soltanto che, in caso di superamento dei limiti di accettabilità, l’immissione è automaticamente intollerabile, in applicazione dell’articolo 844 del Codice civile, in nulla modificato.

Tale risultato, però, era già stato affermato dal diritto sin dal 2006 (Cassazione, sentenza 1418/2006) ed è principio costantemente applicato negli ultimi 12 anni.

Se fosse vero che i criteri per valutare la normale tollerabilità di una immissione fossero gli stessi che per misurarne la accettabilità, significherebbe che la novità normativa avrebbe inferto un grave colpo alla tutela delle persone, in particolare al diritto alla salute, che invece il sistema costituito dall’articolo 844 del Codice civile ha sempre garantito. Vediamo il perché. Il rumore disturba nel momento in cui lo si percepisce, e più è forte, maggiore è il disturbo.

Il sistema di cui all’articolo 844 del Codice civile, che ha come obiettivo la tutela del singolo individuo che si lamenta di una specifica immissione, adotta per la misurazione il criterio comparativo. Si mette a confronto il rumore minimo di fondo del luogo con l’immissione considerandone i picchi più alti. In linea generale, si considera intollerabile l’immissione che supera di 3 dB il rumore di fondo, ferma però la discrezionalità del giudice di assumere limiti diversi tenendo conto delle condizioni dei luoghi e le esigenze della produzione. Il sistema pubblicistico, invece, avendo come principale finalità la tutela dell’ambiente esteso, adotta come criteri di misurazione i livelli equivalenti ossia opera la media delle immissioni con i silenzi o le fasi di minore rumorosità. Però l’orecchio umano non percepisce il rumore nei suoi valori medi ma in quelli istantanei. Ne consegue che per valutare il disturbo da immissione, il criterio amministrativo - imperniato sul criterio differenziale in base all’articolo 4 del Dpcm del 14 novembre 1997 - è inadeguato, non consentendo al giudice di valutare il reale concreto disturbo percepito.

La Cassazione ha fornito all’articolo 6-ter della legge 13/2009 una interpretazione costituzionalmente orientata, secondo cui la norma non preclude l’applicazione del canone della normale tollerabilità e del criterio comparativo, poiché solo questo è idoneo a tutelare il diritto alla salute. Questa interpretazione va mantenuta e nella valutazione della normale tollerabilità di una immissione non si deve utilizzare il criterio di misurazione amministrativo come invece sembra voler disporre il comma 1 bis dell’articolo 6-ter delle legge 13/2009.

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