Condominio

Appropriazione indebita, pena sospesa anche senza risarcire il condominio

di Giulio Benedetti


L'amministratore condominiale beneficia della sospensione della pena senza risarcire il condominio. L'art. 165 c.p. consente al giudice di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo della restituzioni , al pagamento della somma liquidata a titolo del risarcimento del danno o alla provvisionale e alla pubblicazione della sentenza di condanna, all'eliminazione delle conseguenze lesive o pericolose del reato, allo svolgimento di un'attività retribuita a favore della collettività . L'amministratore condannato per appropriazione indebita aggravata non può vedersi subordinato tale benefici al risarcimento del danno a favore del condominio.
È la conclusione della Corte di Cassazione (sent .n. 1148/2019) la quale ha parzialmente accolto il ricorso di un'amministratrice di condominio avverso una sentenza di condanna per appropriazione indebita aggravata. La ricorrente si doleva principalmente di tre elementi della sentenza di condanna : la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento ,del danno a favore del condominio, la mancata valutazione del suo stato di indigenza , l'avvenuta prescrizione di alcuni episodi, in parte riconosciuti nella sentenza .
La Corte di Cassazione ha affermato che varie sentenze di legittimità hanno sostenuto che l'art. 165 c.p. si ispira ai principi di legalità e di tassatività e, quindi, la subordinazione può essere disposta solo con riferimento a prestazioni certe e determinate , in modo da assicurare l'esatta corrispondenza tra l'obbligo imposto ed il suo corretto adempimento. Pertanto non è possibile ancorare la sospensione condizionale della pena ad una condanna generica al risarcimento del danno , che sarebbe di impossibile adempimento, senza un'ulteriore sentenza.
E in effetti l’art. 165 c.p. ha delineato un sistema chiuso che prevede di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena con riferimento ad adempimenti bene prestabiliti. Pertanto è impossibile la subordinazione dell'accesso alla sospensione condizionale della pena ad una condizione inesigibile , quale è la condanna generica al risarcimento del danno che necessita di un'altra pronuncia in sede civile, al fine della determinazione del ristoro in favore della parte civile.
La Corte di Cassazione non ha invece accolto la doglianza difensiva relativa all'incapienza del patrimonio dell'imputata ad assolvere le obbligazioni civili in quanto , da un lato la stessa non ha provato tale stato di indigenza , dall'altro perché detto accertamento non spetta al giudice della cognizione ordinaria, bensì al giudice dell'esecuzione. Il richiamo di tale principio non danneggia l'imputata perché l'inosservanza dello stesso non comporta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in quando la condannata , in sede di esecuzione, ben potrà allegare l'assoluta impossibilità dell'adempimento, la cui attendibilità dovrà essere valutata dal giudice competente.

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