Condominio

Rendiconto da allegare alla convocazione di assemblea

di Antonio Scarpa

Cass. 20 dicembre 2018, n. 33038 (della quale suggeriamo una lettura attenta, ndr) ha affermato che può costituire autonoma ragione di invalidità della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto condominiale ex art. 1130 bis c.c. il fatto che lo stesso rendiconto non sia composto da registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa della gestione, con indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, trattandosi di documenti tutti essenziali allo scopo di soddisfare l'interesse dei condomini ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato.
L'ordinanza della Corte di Cassazione, dunque, non dice affatto, né avrebbe potuto ragionevolmente sostenere, che l'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il rendiconto debba esso stesso allegare a ciascuno dei destinatari registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa, non avendo inteso i giudici onerare ogni amministratore ad avvalersi, quanto meno una volta all'anno, di un'impresa specializzata in trasporto merci e movimentazione di carichi pesanti per spedire nelle case di tutti i condomini la voluminosa documentazione contabile. Un conto è il contenuto dell'avviso di convocazione, che è chiaramente indicato nell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., un conto è il contenuto del rendiconto condominiale, che è altrattento chiaramente specificato nell'art. 1130 bis c.p.c.
L'ordine del giorno inserito nell'avviso di convocazione dell'assemblea deve chiarire quali saranno gli argomenti da trattare, sicchè, ove sia prennunciata l'approvazione del rendiconto, i condomini potranno prendere visione dei documenti giustificativi di spesa, estrarne copia (art. 1130 bis c.c.) presso il locale indicato dall'amministratore all'accettazione della nomina (art. 1129, comma 2, c.c.), nonché constatare, soprattutto, che il medesimo rendiconto sia strutturato, come vuole la legge, sulla base di un riepilogo finanziario, di una nota sintetica esplicativa della gestione e del registro di contabilità, in cui sono annotati in ordine cronologico tutti i movimenti in entrata in uscita (art. 1130 n. 7 c.c.). Nessuno ha per fortuna, dunque, mai sostenuto finora in giurisprudenza che l'amministratore debba allegare il registro di contabilità, e semmai pure tutti i documenti giuristificativi di spesa, ad ogni avviso di convocazione di assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale.

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