Condominio

Appaltatore responsabile per le scelte dissennate del condominio committente

di Eugenia Parisi

L'appaltatore ha l'onere di verificare la fattibilità delle richieste del committente
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di un'impresa edile nei confronti del condominio per il quale erano stati compiuti lavori non ritenuti a regola d'arte, il Tribunale di Monza, con sentenza n. 3118/2018 del 20 dicembre 2018 – Giudice dott.ssa Binetti – ha ribadito, accogliendo la domanda riconvenzionale proposta dal condominio, che incorre in responsabilità professionale l'appaltatore che, seguendo pedissequamente le errate istruzioni e richieste del condominio, non sia in grado di provare di avere fatto di tutto per dissuadere il committente argomentando sulle carenze del progetto.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio effettuata, infatti, è emerso che, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione commissionati fossero state proposte tre soluzioni per ovviare alla problematica del percolamento d'acqua e salnitro proveniente dal terrazzo posto all'ultimo piano che causava stalattiti e formazioni calcaree sul suo perimetro oltre che sui balconi di alcune parti private.
Di queste tre soluzioni però, l'impresa aveva ben specificato solo le modalità d'intervento relativa alla terza più costosa, mentre l'assemblea aveva scelto la seconda che comunque l'impresa aveva garantito essere efficace, pur non descrivendone appieno le modalità d'intervento e che poi però era risultata essere non risolutiva.
Il Giudice ha quindi sottolineato che è pacifico in giurisprudenza (Cass. Ord. n. 21959/2017) il principio secondo cui l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente, rendendolo edotto di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto stesso, rilevate o rilevabili con la normale diligenza e ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti.
In tal caso, l'appaltatore va esente da responsabilità solo se il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l'appaltatore stesso ridotto a “nudus minister”.
In mancanza di tale prova, però, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
Ne consegue che la responsabilità dell'appaltatore con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori se l'appaltatore, accortosi del vizio, non lo abbia denunziato tempestivamente al committente, manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato vizi pur potendo o dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alle capacità tecniche da lui esigibili nel caso concreto.
Nella fattispecie sottoposta al Tribunale monzese, va considerato che la soluzione scelta dal condominio non risulta frutto di una richiesta unilaterale da esso proveniente ma era stata prospettata comunque come parzialmente risolutiva e quindi mal ha fatto l'appaltatore ad accettare di eseguirla secondo un progetto che non riteneva ottimale e scevro da possibili complicazioni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©