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Pulizia delle scale, si può cambiare il criterio di riparto spese?

di Raffele Cusmai - Condominio24

La domanda

Il criterio di riparto per le spese della pulizia delle scale, fosse anche contemplato in un eventuale regolamento di natura contrattuale, a quali condizioni e con quali maggioranze può essere modificato?

In assenza di una diversa convenzione, espressione della libertà negoziale dei condomini (come tale da adottarsi, secondo la regola dell'unanimità, dall'assemblea), la ripartizione delle spese per la pulizia delle scale deve seguire le relative tabelle millesimali (da redigere nel rispetto dei criteri di proporzionalità, fissati nell'art. 1123 c.c. e, con particolare riferimento alle scale, tenendo conto della proporzione rispetto all'uso che ciascuno può farne) e approvate nel rispetto delle maggioranze previste dal II e III comma dell'art. 1136.
Avendo riguardo alla giurisprudenza della Cassazione, le delibere delle assemblee di condominio aventi ad oggetto la ripartizione delle spese dei beni comuni con le quali si deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese, ove adottate senza il consenso unanime dei condomini, sono nulle (Cass. n. 2301/2001; conf. Cass. n. 16321/2016). Sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all'art. 1137, ultimo comma, c.c., le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135, n. 2 e n. 3, c.c., determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all'art. 1123 c.c. (Cass. n. 6714/2010; conf. Cass. n. 3704/2011, 15523/2013).
In definitiva, in materia di ripartizione delle spese la delibera è sempre nulla se l'assemblea modifica i criteri di riparto stabiliti dalla legge o quelli accettati contrattualmente da tutti i condòmini. Sono invece annullabili le delibere con le quali i suddetti criteri vengano violati o disattesi (Sezioni Unite n. 4806 del 2005).

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