Condominio

Proprietà esclusiva di una porzione non vuol dire comproprietà

di Paola Pontanari

La quota di spese relativa a una porzione in proprietà esclusiva di un appartamento non può essere addebitata all’altro proprietario, anche se è il coniuge. E viene dichiarata nulla anche nel giudizio di opposizione la delibera che lo ha deciso. Con ordinanza n.33039 depositata in data 20 dicembre 2018 la VI sezione civile della Cassazione (relatore Antonio Scarpa) ha respinto il ricorso presentato da un condominio che chiedeva la riforma della sentenza in Appello. In particolare, la Corte aveva rigettato l’appello del condominio contro la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un condomino per spese condominiali non corrisposte. Il condomino aveva contestato queste spese perché imputabili in parte alla proprietà esclusiva della moglie e in parte perché in comproprietà. Con riferimento alla quota in comproprietà i giudici hanno ribadito che i comproprietari di un’unità immobiliare sono tenuti in solido e non pro quota al pagamento degli oneri condominiali nei confronti del condominio creditore.

In relazione, invece, alla porzione di proprietà esclusiva della moglie, la relativa quota non può essere addebitata al marito. Una delibera in tal senso va, quindi, certamente considerata nulla per impossibilità dell’oggetto in quanto adottata in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese. La maggioranza assembleare non può decidere sulla misura degli obblighi del singolo condomino decisa per legge o per contratto (regolamento condominiale), può semmai assumere una decisione in tal senso l’unanimità dei condomini.

Quindi, mentre in sede di opposizione non può essere sollevata alcuna questione sull’annullabilità della delibera, che deve essere sottoposta al regimedell’articolo 1137 del Codice civile, ben può essere rilevata d’ufficio la nullità della delibera sottostante la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo opposto.

La nullità della delibera condominiale - a differenza della annullabilità che soggiace alla impugnazione entro 30 giorni dalla sua emissione o comunicazione - può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, essendo applicabile il principio dettato in materia di contratti ai sensi dell’articolo 1421 del Codice civile che prevede la rilevabilità d’ufficio se l’atto nullo sia un elemento costitutivo della domanda.

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