Condominio

L’onorabilità dell’amministratore di condominio

di Anna Nicola

In base ad una interpretazione dell'art. 71-bis, comma 1, lett, b), disp. att c.c, è del tutto lecito ritenere che il legislatore abbia inteso con il termine “condanna” proprio un provvedimento ormai passato in giudicato.
D'altronde il legislatore quando vuole escludere una certa fattispecie, lo indica in chiaro modo.
Nel caso di specie, alcun condomini avevano promosso il giudizio di revoca nei confronti del mandatario del proprio stabile in quanto aveva commesso varie inadempienze (nello specifico non aveva ottemperato a quanto richiesto dall'assemblea) oltre ad esservi anche la condanna penale per il reato di finanziamento illecito ai partiti.
L'accusa di finanziamento illecito ad esponenti politici è previsto dall'art. 7 comma 3 della legge n. 195 del 1974 e dell'art. 4 della legge 659 del 1981 che dispone che “Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati… il trasgressore “… è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge”. Ebbene, l'indicazione dei soggetti destinatari individuati, in particolare, dall'art. 4 su citato è da ritenersi tassativa, sicché trattandosi di norme di stretta interpretazione in relazione alla valenza penale che essa assume per il richiamo all'art. 7 L. 195/1974, l'estensione a determinate categorie di soggetti non menzionati nel testo di legge è da ritenersi assolutamente preclusa.
Com'è noto, la riforma del Condominio ha introdotto l'art. 71bis disp. att. c.c., il quale disciplina dettagliatamente, dalla lettera a) alla lettera g), i requisiti che deve avere un soggetto affinché possa ricoprire l'incarico di amministratore, ricevendone la debita nomina.
Ai fini che qui rilevano, l'art. 71 bis disp. att. c.c. prevede, alla lettera b) del suo primo comma, che possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro <<che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni>>. La giurisprudenza esclude che si possa avere la revoca dell'amministratore ogni qualvolta l'assemblea condominiale abbia adottato deliberazioni nulle o annullabili, perché in questo caso il condomino che si ritenga leso ha il più agevole e corretto rimedio dell'impugnazione di delibera. Nel caso di decisioni invalide, soprattutto per nullità, il mandatario dello stabile è tenuto a non dare seguito a quanto deliberato. Nel caso di annullamento occorre invece attendere la pronuncia del Giudice che annulla la decisione assembleare in quanto trattasi di sentenza costitutiva e non di accertamento.
A mente dell'art. 1129, comma 11, c.c. la revoca giudiziaria dell'amministratore può essere disposta su “ricorso di ciascun condomino”. A tal riguardo la norma ha provveduto a distinguere i casi in cui sia legittima facoltà rivolgere l'istanza avanti l'autorità giudiziaria, senza preventivamente sondare il consesso assembleare, da quelle ipotesi in cui, a pena di improcedibilità, si renda anticipatamente necessario sollecitare l'amministratore, anche in virtù della richiesta di un solo condomino, affinché provveda alla convocazione del consesso per discuterne l'argomento.
La richiesta di convocazione assembleare deve essere inoltrata ai condomini per il caso di atti in ambito fiscale ovvero per il caso di mancata attivazione e/o utilizzo del conto corrente condominiale. In tutti gli altri casi si può agire direttamente in sede giudiziale per la revoca dello stesso mandatario

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©