Condominio

Valida la mediazione se è firmata dall’avvocato anche in assenza del cliente

di Luana Tagliolini

L'irritualità del procedimento di mediazione non produce l'invalidità dell'accordo concluso tra le parti quando è sottoscritto dall'avvocato in rappresentanza del proprio cliente ma in assenza di questi.
A tali conclusioni è giunto il Tribunale di Roma (sentenza del 20/12/2018) che, con sentenza, ha respinto la domanda dell'attrice con la quale chiedeva che venisse dichiarato inefficace l'accordo mediatorio sottoscritto dal proprio avvocato con la controparte perché lesivo dei propri interessi, concluso in sua assenza e privo di una procura ad hoc per rappresentarla nella procedura di mediazione.
L'avvocato avrebbe agito in virtù della procura alle liti che gli era stata conferita dalla stessa attrice per una causa intrapresa da quest'ultima riguardo alla quale il giudice adito, rilevando che non era stato esperito il tentativo di mediazione obbligatorio, trattandosi di materia condominiale, aveva concesso termine per introdurre la procedura.
Il tribunale nel valutare le motivazioni poste alla base delle richieste dell'attrice e considerato che si trattava di mediazione obbligatoria, ha dovuto affrontare un duplice aspetto: uno riguardante la regolarità della mediazione svolta senza la partecipazione della parte interessata e l'altro attiene alla utilità ed efficacia dell'accordo convenuto senza la partecipazione di quest'ultima.
Il Giudice ha precisato che il procedimento di mediazione, pur collegato con il giudizio, ha una sua autonoma rilevanza che pone la parte al centro delle scelte e delle decisioni da assumersi e definisce “errore grossolano” sostenere che nel mandato generico alle liti vi sia anche implicitamente il consenso alla gestione da parte del difensore della procedura di mediazione.
Anche nel caso in cui venga rilasciata una specie procura ad un avvocato a partecipare per conto della parte alla procedura di mediazione senza che la stessa partecipi, la procedura non è correttamente svolta.
Come disposto dalla articolo 8, n. 1 del DLgs n. 28/2010 la presenza della parte (persona fisica) è obbligatoria per legge al primo e agli incontri successivi fino al termine della procedura con l'assistenza dell'avvocato e, per giurisprudenza costante di merito, si ritiene che la “parte” (fisica) si riferisce ai soggetti titolari del diritto conteso personalmente presenti all'incontro.
L'obbligatorietà e la necessità della presenza fisica della parte, oltre perché disposta dalla legge, si giustifica perché favorisce il raggiungimento dell'accordo cui tende la mediazione mentre la sua assenza è idonea indirettamente ad affievolire tale possibilità.
Nessuno può prevedere quali saranno, nel corso della mediazione e con il contributo del mediatore, gli sviluppi della discussione, le proposte, le offerte, le rinunce possibili e le soluzioni prospettabili, le modifiche delle rispettive posizioni delle parti rispetto a quelle iniziali che solo se presenti personalmente potranno condividere o meno e che non potrebbero essere assunte da chi le rappresenta.
Per quanto attiene, invece, alla validità dell'accordo raggiunto in assenza della parte, il Tribunale sostiene che non esiste alcuna norma sulla base della quale possa affermarsi l'invalidità dell'accordo <<che è formalmente valido perché negoziato e firmato da soggetto che ha la rappresentanza della parte, in un procedimento di mediazione in cui l'obiettivo auspicabile è appunto l'accordo>>.
E' pertanto <<privo di fondamento giuridico l'eventuale assunto che l'irritualità del procedimento di mediazione possa produrre l'invalidità dell'accordo trattandosi di piani giuridici diversi>> e come tali devono essere trattati, pur non dimenticando che l'irritualità del procedimento di mediazione potrebbe comportare per l'attore rilevanti conseguenze come l'improcedibilità della domanda.

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