Condominio

Stop alle costruzioni sul balcone, l’estetica del fabbricato non si tocca

di Luca Bridi

È vietato erigere costruzioni sui balconi e alterare l'estetica del fabbricato.
Il principio, espresso dal Tribunale di Milano, nasce da un contenzioso avviato sulla base del fatto che un condomino operava sul proprio balcone, posto in facciata del condominio, delle modifiche comportanti la costruzione di pareti di tamponamento e di chiusura che prima non esistevano; in particolare, procedeva al tamponamento della loggia corrispondente alla propria proprietà caratterizzata dalla presenza di un balcone con balaustra metallica, così alterando anche l'estetica della facciata.
Tale violazione veniva subito contestata da alcuni condomini che provvedevano ad informare l'amministratore al fine di inibire tale condotta illegittima; l'amministratore provvedeva, quindi, a convocare l'assemblea durante la quale non veniva però approvata alcuna delibera relativa all'attivazione della procedura di mediazione o ad altra azione nei confronti del condomino proprietario e, pertanto, alcuni condomini agivano personalmente e verso il proprietario e verso l'amministratore.
Nel merito della vicenda, gli attori lamentavano che il regolamento di condominio – di origine contrattuale - poneva delle limitazioni alle modifiche delle parti comuni ed in particolare all'estetica del fabbricato poiché esso disciplinava marcatamente limiti agli atti di disposizioni sulle cose sia comuni che di proprietà privata che potessero compromettere la stabilità o alterare l'estetica del fabbricato o comunque arrecare danni oltre a vietare che si potessero erigere costruzioni di qualsiasi genere.
Il Tribunale di Milano – con sentenza n. 13060/2018, giudice Marco Manunta, pubblicata il 27.12.2018 - dopo aver espletato idonea consulenza tecnica d'ufficio, condannava il convenuto alla rimessione in pristino stato a sua cura e spese delle facciate condominiali in corrispondenza dell'unità immobiliare di sua proprietà; in particolare, rimuovendo sul prospetto che si affaccia verso il giardino, il tamponamento della loggia in precedenza costituita da un balcone con balaustra metallica e, sul prospetto lato nord, la chiusura della loggia con muratura in aggetto rispetto al filo facciata.
Rigettava invece la domanda nei confronti dell'amministratore e condannava il convenuto alle spese del giudizio e della consulenza: in particolare il ragionamento del Giudice sanciva che era stata fornita prova dagli attori della violazione di due espressi divieti del regolamento contrattuale di condominio e cioè quello di erigere costruzioni sui balconi o terrazzini e quello di alterare l'estetica del fabbricato, circostanza non ravvisata dal consulente tecnico.
Infatti l'alterazione del decoro, nel regolamento di condominio per cui è causa, ha una definizione più rigorosa di quella di legge, tanto da imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica e all'aspetto generale dell'edificio.

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