Condominio

Appropriazione indebita, la Cassazione boccia le tecniche per evitare la condanna

di Giulio Benedetti

Quando un amministratore debba difendersi, in un processo, dall'accusa di avere compiuto un'appropriazione indebita dei fondi condominiali, le usuali tecniche difensive sono principalmente quattro: sostenere l'invalidità formale della querela presentata dai condomini, negare di avere commesso il fatto, affermare la mancanza dell'elemento soggettivo doloso richiesto dal reato, sostenere la avvenuta prescrizione del reato. La Corte di Cassazione (ord. n. 33956/2018) ha esaminato le due ultime eccezioni e ha dichiarato inammissibile il ricorso , condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di 3mila euro alla Cassa delle ammende.
Oggetto del ricorso era la condanna di un'amministratrice di un condominio per appropriazione indebita aggravata. La ricorrente sosteneva l'ingiustizia della sentenza in quanto non condivideva quanto affermato dal perito per il quale l'imputata era capace di intendere e di volere, non avendo la stessa delle note patologiche di entità tale da impedire di comprendere il procedimento in corso e di parteciparvi attivamente. In particolare il perito prendeva in considerazione anche la nomina all'imputata di un amministratore di sostegno e precisava che tale figura non è indicativa di assenza di capacità intellettiva ma semplicemente della necessità di una figura di sostegno , con compiti limitati alla cura della persona e al rispetto dei suoi bisogni. Invero per l'art. 409 c.c. il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno e può compiere da solo tutti gli atti necessari a soddisfare tutte le esigenze della sua vita quotidiana.
Conseguentemente la nomina di un amministratore di sostegno non determina per il beneficiario l'incapacità assoluta di intendere e di volere Invece la difesa della ricorrente sosteneva che proprio la nomina alla sua assistita di un amministratore di sostegno dimostrasse, ai sensi dell'art. 85 c.p., la sua non imputabilità che comportava la sua non punibilità, in ordine al reato contestato, per la incapacità di intendere e di volere. D'opposto avviso era la Corte di Cassazione che respingeva tale assunto e riteneva corretto il ragionamento della Corte di Appello la quale escludeva tale non imputabilità mediante argomentazioni , discusse nel contraddittorio dibattimentale delle parti, ritenute scevre di errori di diritto e da vizi di motivazione e come tali incensurabili nel giudizio di legittimità .
La seconda difesa della ricorrente era che il reato fosse prescritto essendosi del tutto consumato il termine massimo di sette anni e mezzo, previsto dall'articolo 157 c.p., dalla commissione del fatto. In particolare la difesa della ricorrente riteneva che, ai sensi dell'art. 158 c.p., fosse decorso il termine massimo di prescrizione, poiché, a suo dire, i reati erano stati commessi alle date del primo gennaio 2009 e del primo gennaio 2010. Anche tale argomento difensivo veniva respinto dalla Corte di Cassazione che condivideva la decisione del giudice di appello per il quale l'appropriazione si deve ritenere compiuta con la distrazione delle somme versate dai condòmini dalla destinazione contabilmente attribuita alle stesse e , pertanto, con riguardo ai periodi contabili annuali .Ne consegue che, per la Corte di Cassazione, la Corte di Appello ha correttamente ritenuto che la prescrizione dovesse decorrere dal momento in cui, con la chiusura del periodo contabile , era stata manifestata dall'imputato la volontà di trattenere la somma come padrone e , quindi , di appropriarsene. In tal modo se l'assemblea non ratifica , ai sensi degli articoli 1135 e 1136 c.c.,l'operato dell'amministratore e non approva il consuntivo , laddove siano stati compiuti atti appropriativi, l'epoca del commesso delitto non consiste nella data del fatto distrattivo, ma in quella posteriore della chiusura del bilancio, solo ove sia stato formalmente ratificato.
Se il bilancio non viene approvato dall'assemblea dei condòmini ,il reato di appropriazione indebita non si prescrive mai. Pertanto l'ordinanza della Suprema Corte enuncia un principio assai importante in materia di appropriazione indebita condominiale poiché sposta al tempo della chiusura del bilancio annuale la realizzazione del reato, rendendo, in tal modo, il reato imprescrittibile. In tal modo la giurisprudenza assicura , concretamente, una tutela assoluta del diritto dei condòmini a non vedersi irreparabilmente raggirati dall'eventuale distrazione delittuosa, compiuta dal disonesto amministratore.

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