Condominio

Danni e risarcimenti per i problemi dell’ascensore

di Anna Nicola

L'ascensore è annoverato tra i beni comuni in condominio ex art. 1117 c.c.
Su di esso il condominio esercita un potere/dovere di controllo, rientrante nella responsabilità dei beni in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Da ciò deriva che il condominio è responsabile dei danni cagionati dall'impianto sempreché non ricorra il caso fortuito
Trattasi di responsabilità oggettiva che sussiste nel caso in cui non venga dimostrato che l'evento non poteva essere in alcun modo evitato
Numerosi sono i casi analizzati dai nostri giudici
La Cass. penale n. 26581/2016 ha affermato esservi lesioni colpose riportate da una donna nell'uscire dall'ascensore condominiale, a causa del dislivello tra il piano di calpestio interno all'ascensore e il piano terra ove costei era arrivata: dislivello dovuto a malfunzionamento dell'impianto, ed in specie alla cattiva manutenzione dello stesso.
Il fatto che vi fossero state in precedenza parecchie segnalazioni di guasti dell'impianto, con numerosi interventi e anche con il fermo dell'impianto, fra l'altro anche in relazione a un problema che si verificava alla fermata del piano ove avvenne l'incidente hanno fatto deporre la responsabilità dell'evento
Lo stesso risultato è stato raggiunto dal Tribunale di Larino, con la decisione del 7 maggio del 2016.
In questo caso alcuni conduttori inquilini di un appartamento in un condominio erano state vittime di un ascensore “impazzito”: l'ascensore aveva preso a andare su e giù con brusche discese tanto da richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco per “liberare” i passeggeri.
Si è affermata la responsabilità del condominio in quanto l'insidia proveniente dall'ascensore non era né segnalata né visibile.
La responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. non viene meno in ragione della responsabilità dell'impresa destinata al mantenimento dell'impianto perché l'ascensore è nella sfera di disponibilità e controllo dell'amministratore dello stabile, mantenendo il potere-dovere di controllarne il funzionamento e di intervenire allo scopo di eliminare situazioni di pericolo.
La Corte di Cassazione n. 12895/2016 ha analizzato il caso di dislivello tra il calpestio dell'ascensore e il piano, asserendo che il comportamento della danneggiata era qualificabile come caso fortuito tale da interrompere il nesso di causa tra l'evento ed il danno, quale comportamento negligente.
Quando si ha che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, potrebbe essere rimossa con un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, si esclude la responsabilità del custode.

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