Condominio

Il servoscala rimane legitttimo anche dopo la scomparsa del disabile

di Valeria Sibilio

La controversia giudiziaria affrontata dal Tribunale di Bolzano nella sentenza n° 674 del 2018 ha chiarito i termini relativi alla legittima permamenza dei manufatti nel caso di modificazioni alla cosa comune atte a favorire la circolazione di quei condòmini che abbiano una capacità motoria ridotta o impedita. Modificazioni apportabili a proprie spese da ciascun condòmino anche in difetto di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, purché non alterino la normale destinazione dello spazio comune interessato ed impediscano l'uso paritetico da parte degli altri condòmini.
All'origine della vicenda, i proprietari di appartamenti al quarto ed al primo piano di un condominio che convenivano in giudizio la proprietaria dell'unità abitativa sita al terzo piano, chiedendo di accertare l'uso illegittimo, da parte di quest'ultima, delle scale e del balcone condominiale e di condannarla alla messa in sicurezza del giro scale, alla rimozione dei propri oggetti dalle parti comuni dell'edificio, nonché di accertare la sussistenza del credito delle parti attrici per le spese sostenute per l'esperimento del procedimento di mediazione.
Per gli attori, la convenuta, per rendere più agevole l'accesso dell'anziana madre, aveva installato, senza interpellare gli altri condòmini, un servoscala che partiva dal piano terra rialzato ed arrivava fino al terzo piano, dove era posizionato anche l'ingombrante motore del macchinario. Dopo il decesso della madre, le parti chiedevano la rimozione del servoscala adducendo che, oltre a non trovare più alcun concreto utilizzo nel condominio, impediva l'uso agevole di scale e rendeva pericoloso il transito. Non solo, ma lamentavano anche il fatto che l'installazione del macchinario era avvenuta senza rispettare le norme di sicurezza, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, facendo notare che, tra l'altro, la presenza di due rampe di gradini impedivano, comunque, l'accesso all'immobile alle persone con ridotta capacità motoria. La convenuta, costituendosi in giudizio, contestava quanto dedotto dagli attori rilevando che, a seguito di risposta negativa da parte dell'assemblea condominiale, aveva installato il servoscala dopo aver ottenuto un contributo economico da parte della Provincia di Bolzano, assicurandosi di rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza con rilascio, da parte della ditta realizzatrice dell'opera, della dichiarazione di conformità CE dell'impianto alla regola d'arte e facendo notare che le agevolazioni consentite dalla legge n. 13 del 1989, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, trovavano applicazione anche in assenza di persone con ridotta capacità motoria.
Per il Tribunale, le ragioni degli attori che ritenevano l'opera illegittimamente montata in mancanza di una deliberazione autorizzativa dell'assemblea condominiale, non poteva essere condiviso in quanto il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 13 del 1989 (”disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”) prevede che il portatore di handicap o chi ne eserciti la tutela o potestà, può installare, a proprie spese, servoscala e strutture mobili e facilmente rimovibili, potendo anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage, procedendo di propria iniziativa ed a proprie spese a modificazioni atte a garantire l'accessibilità all'edificio ed al proprio appartamento, consentendo di superare il rifiuto del condominio. Le prove documentali, quindi, confermavano che la convenuta aveva preliminarmente sottoposto all'attenzione del condominio la necessità di procedere alla costruzione nel cortile interno dell'edificio di un ascensore per invalidi, e, a seguito del rigetto della richiesta, aveva installato, a proprie spese, il servoscala, agendo in aderenza con quanto previsto dalla citata disciplina di settore in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. La legge n. 13/1989, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, “costituisce espressione di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici e che la sopraelevazione del preesistente impianto di ascensore ed il conseguente ampliamento della scala padronale non possono essere esclusi per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l'esecuzione dell'opera all'autorizzazione del condominio dovendo tributarsi ad una norma siffatta valore recessivo rispetto al compimento di lavori indispensabili per un'effettiva abitabilità dell'immobile, rendendosi, a tal fine, necessario solo verificare il rispetto dei limiti previsti dall'art 1102 c.c.” (Cass. sentenza, 28.03.2017 n. 7938).
Il Tribunale ha, perciò, ritenuto che l'installazione del servoscala fosse indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e va ricondotto nel novero delle modificazioni alla cosa comune apportatili a proprie spese e nel proprio interesse da ciascun condomino anche in difetto di autorizzazione da parte dell'assemblea ai sensi dell'art. 1102 c.c., al fine di conseguire un utilizzo più intenso e più vantaggioso della cosa comune.
Quanto alla legittimità della permanenza del manufatto, è priva di fondamento la deduzione dei condòmini che avevano avviato la causa, per cui la convenuta, a fronte del decesso della madre, non avrebbe più titolo per mantenere il manufatto. La finalità pubblicistica di interesse generale non permette di considerare l'uso del servoscala quale diritto personale ed intrasmissibile del disabile, che si estingue con la morte dello stesso, tenuto conto che, come avvenuto, può servire contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio.
Il Tribunale ha anche escluso la lesività dell'ingombro determinato dal servoscale in funzione, in quanto, dalla perizia svolta, è risultato che l'impianto era stato congegnato in modo che, quando non in funzione, la piattaforma riposa in posizione rialzata e all'esterno della via di fuga, creando un ingombro unicamente quando lo stesso è in funzione, circostanza che il CTU ha definito essere inevitabile.
Rilevando, quindi, in modo inconfutabile la regolarità dell'impianto, il Tribunale di Bolzano, ha rigettato tutte le domande avanzate dagli attori, condannando questi ultimi a rifondere, alla convenuta, le spese di lite, liquidate in euro 8.000,00 per compenso di avvocato, euro 862,54 quali spese della mediazione, euro 204,96 per il geometra incaricato della perizia, oltre al 15% rimborso forfetario spese, IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie, ponendo a loro carico le spese di CTU in complessivi euro 2.200,00, oltre a spese accessorie.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©