Condominio

Bolletta del gas, il fornitore deve provare che i consumi siano reali e non a forfait

di Anna Nicola

Il condominio non può vedersi condannato al pagamento del consumo dell'acqua se il distributore non prova che i consumi addebitati all'utente non siano forfettari, ovvero siano scaturiti dalla lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore.
Il contatore ai sensi dell'art. 2712 c.c. attua un meccanismo probatorio assistito da una presunzione di idoneità all'esatta contabilizzazione, in ragione dei collaudi e dei controlli che su di esso vengono svolti dal gestore del servizio (Tribunale di Latina, 21.03.2018).
<< … non possono assurgere a prova dell'avvenuta fornitura in quanto le bollette emesse nell'ambito del rapporto di utenza hanno natura di atti unilaterali contabili inidonei a fornire prova del credito in esse indicato, restando quindi onere del creditore-opposto dimostrare tanto l'avvenuta esecuzione della prestazione quanto la sua corretta quantificazione e corrispondenza al compenso pattuito>>. (Giudice di Pace Venezia 9.5.2016)
Così è anche nel caso di ingiunzione ottenuta dal gestore del servizio nei confronti del singolo condomino. “Quando ci si oppone a un decreto ingiuntivo spetta al creditore, in questo caso Eni, l'onere della prova del credito. E la fattura, per quanto “titolo idoneo” per l'emissione di un decreto ingiuntivo, non è però prova dell'esistenza del credito stesso che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Giudice di Pace di Treviso n. 410 del 4 aprile 2017)
“In materia di contratto di somministrazione di gas, nel caso in cui i consumi esposti nella bolletta siano contestati dall'utente, il somministrante deve comprovare le misure del contatore e, dunque, i consumi effettivi…” (Cass., Sezione III, 22 novembre 2016, n. 23699; Trib. Milano, sez. XI, sentenza 27 novembre 2015, n. 13418)
La società di vendita deve fornire la prova della funzionalità e della verifica del contatore. Inoltre la stessa società venditrice deve provare la corretta applicazione della tariffa e la metodologia di calcolo del consumo, dovendo in ogni caso fornire prova della corretta taratura del misuratore (Giudice di pace di Grosseto 1361/2009 Giudice di Pace Potenza n. 579 del 26.09.2014; Giudice di Pace di Venezia, decreto del 09.05.2016)
nel caso in cui l'utente contesti i consumi addebitati in bolletta, il gestore non può fondare il suo diritto di credito sulle indicazioni del contatore, ma deve dimostrare il corretto funzionamento dello stesso e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta. In difetto di una valida prova sul punto, la richiesta di pagamento deve essere rigettata perché contenuta in documenti formati unilateralmente dal gestore.
All'interno dei contratti di somministrazione di servizi essenziali (luce, acqua, telefono) in cui il consumo sia contabilizzato con sistema a contatore è il somministrante che deve dare la prova del regolare funzionamento del contatore in caso di contestazione (Cassazione del 22.11.2016 n. 23699)
In definitiva, la bolletta viene annullata dal giudice se l'importo contestato appare inverosimile sulla base di dati come:
•le dimensioni dell'immobile;
•il numero degli occupanti;
•il tipo di consumo domestico;
•la destinazione dell'immobile (ad esempio la casa al mare).
Se il consumo è effettivo e vi è morosità da parte del singolo, l''Autorità dell'Energia ha evidenziato (vedi, tra le tante, la delibera 200 del 1999, art. 9), che l'esercente deve inviare al moroso una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata indicante:
•il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento;
•le modalità di comunicazione dell'adempimento stesso;
•ed i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura potrà essere sospesa.
Ricevuta questa missiva, l'interruzione del “servizio di pubblica utilità” è legittima in caso di morosità dell'utente, non sanata a seguito di questo primo avviso.

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