Condominio

Stop alla notifica «a mani del singolo condomino»

di Anna Nicola

La notifica di un atto con destinatario il Condominio deve essere fatta nelle mani dell'amministratore in carica, presso il suo studio. In via sostitutiva, può essere eseguita presso l'edificio condominiale se questo è munito di locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (ad es. la portineria) idonei, come tali, a configurare un ufficio dell'amministratore.
Di conseguenza, non può essere a mani di un condòmino, non avendo questi alcuna legittimazione a ricevere atti a lui non diretti.
Trattasi di principio di recente richiamato dal Tribunale di Roma, con Sentenza del 4 settembre 2018, sulla cui base l'autorità giudiziaria ha rigettato l'opposizione formulata da un condòmino, avverso il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto, ricevuti come domiciliatario del Condominio, in quanto lo stesso è stato ritenuto carente di legittimazione ad impugnare.
Lo stesso principio vale non solo per gli atti processuali ma anche per la notifica degli avvisi di accertamento. Infatti l'avviso di accertamento indirizzato al condominio, quale ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei suoi abitanti, deve essere notificata all'amministratore, persona fisica, ai sensi degli artt. 139 e segg. Cc. Questa notifica può essere eseguita a mani ovvero spedita per posta raccomandata A/R nel luogo di abitazione o dove l'amministratore ha l'ufficio.
La norma dispone che, in assenza dello stesso, l'atto può essere consegnato ad una persona di famiglia ovvero addetta alla casa o all'ufficio, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
Il plico può essere anche consegnato al portiere dell'edificio, da considerarsi a tutti gli effetti “ufficio” dell'amministratore, ma solo quando esistono locali effettivamente destinati e utilizzati per la gestione delle cose e dei servizi comuni.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25276, pubblicata in data 25 ottobre 2017.
La Suprema Corte afferma che <<secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo soggettività giuridica, va effettuata, seguendo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, “in mani proprie”, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. cod. proc. civ.
Tra questi luoghi può essere compreso, in quanto “ufficio” dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (Cass. ord. n. 27352 del 29/12/2016; Cass. n. 11303 del 16/05/2007)>>.
Se non vi è intestata una cassetta della posta o comunque questa non sia chiaramente riferibile alla persona del destinatario, il portalettere non può inserire l'avviso sotto una serranda ed il plico dev'essere restituito al mittente.
Se il vettore postale non tiene questo comportamento, la procedura di consegna non è operata correttamente e questi può essere chiamato a risarcire i danni subiti dal destinatario.
Questa, in breve sintesi, la conclusione cui è giunto il Tribunale di Massa, con la sentenza n. 811 depositata in cancelleria l'11 agosto 2016: <<se la cassetta domiciliare era comunque equivoca non riportando alcun nominativo e correttamente l'avviso di giacenza non poteva essere inserito nella suddetta cassetta, secondo le prescrizioni contrattuali del servizio, l'avviso non doveva comunque essere inserito sotto la serranda della gelateria” (cfr. deposizione di [...]), ma la raccomandata doveva essere restituita al mittente…” (Trib. Massa 11 agosto 2016 n. 811).

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