Condominio

Usucapione: dichiarazione impossibile se l’incertezza è sulla zona di confine

di Selene Pascasi

L'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto con azione di regolamento dei confini non è ammissibile se l'incertezza del confine abbia carattere oggettivo, ossia nell'ipotesi in cui vi sia promiscuità del possesso nella zona confinaria, trattandosi di situazione incompatibile con l'esclusività del possesso quale requisito necessario per usucapire. Essa, invece, sarà proponibile in costanza di incertezza soggettiva riscontrabile qualora si sostenga che il confine apparente non sia quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente.
Lo precisa la Corte di cassazione, con ordinanza n. 27045 del 25 ottobre 2018 (Relatore Picaroni). Accende la lite un uomo che decide di formulare azione di regolamento dei confini tra la sua proprietà e quella degli eredi di un vicino di fondo i quali, però, rispondono chiedendo di accertarsi l'usucapione della zona contestata. Il tribunale accoglie la domanda riconvenzionale e determina la linea di confine tra i terreni in coincidenza con quello di fatto indicato nella planimetria allegata alla relazione del consulente tecnico d'ufficio. Il proprietario dell'appezzamento impugna la pronuncia ma i giudici di appello confermano sia l'ammissibilità che la fondatezza dell'eccezione di usucapione, non risultando dedotta la promiscuità del possesso nella parte confinaria. Ma questi non si arrende e porta il caso a Piazza Cavour. A suo avviso, l'incertezza sul confine era oggettiva giacché ben evidenziata dalle aerofotogrammetrie risalenti ad epoca antecedente al suo acquisto. Circostanza che il ctu, aggiunge, aveva esaminato concludendo che non vi era alcuna demarcazione o recinzione che valesse a dimostrare il possesso. Aveva errato, quindi, la Corte di secondo grado a reputare tale circostanza superata dalla consulenza svolta nella fase cautelare del processo. Era poi mancato, prosegue, l'esame di un fatto decisivo per il giudizio così viziando la valutazione del materiale probatorio. Ricorso bocciato su tutta la linea. Intanto, premette la cassazione, il riesame delle prove è riservato alla fase di merito. Ad ogni modo, marca, non sussiste alcun errore laddove in appello la reclamata incertezza di confini era stata inquadrata come meramente soggettiva. È noto, infatti – sulla scia di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di settore – che l'eccezione di usucapione sollevata da parte del convenuto con l'azione del regolamento di confini non è ammissibile nel caso in cui l'incertezza della demarcazione abbia connotato oggettivo inteso come promiscuità del possesso della zona confinaria, trattandosi di situazione incompatibile con l'esclusività del possesso (requisito necessario per usucapire). Diversamente – lo ribadisce di recente la Corte di cassazione con ordinanza 21607/2017 – la si potrà avviare in presenza di incertezza soggettiva, riscontrabile quando l'attore sostenga che il confine apparente non sia quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la parte confinaria adiacente. Infondata, infine, anche la seconda doglianza: l'usucapione della striscia di terreno oggetto di controversia era dimostrata dai dati acquisiti attraverso l'accertamento peritale, dalle fotografie dei luoghi e dalle dichiarazioni testimoniali. E lo sconfinamento cui era seguita l'occupazione di terreno era precedente all'anno al quale risalivano le immagini prodotte dal ricorrente come si deduceva chiaramente sia dalle piante ritratte che da quanto riferito dalle persone ascoltate in aula. Questi, i motivi del rigetto del ricorso promosso dal proprietario terriero.

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