Condominio

Prove del debito, chi tace acconsente

di Luigi Salciarini

Anticipazioni dell’amministratore, il condominio che non produce prove “acconsente” a rimborsare il credito. Questo, in estrema sintesi, il principio desumibile dalla sentenza del Tribunale di Roma 2909/2018.

Il caso affrontato è paradigmatico: l’amministratore conviene in giudizio il condominio chiedendone la condanna al pagamento di una somma pari a quasi ottomila euro a titolo di restituzione delle anticipazioni fatte nel periodo in cui ha svolto l’incarico (nella specie, per i costi necessari per i lavori di prevenzione incendi eseguiti nell’autorimessa condominiale).

La particolarità è che il condominio rimane contumace (non producendo i documenti richiesti dal giudice), con la conseguenza che la decisione del giudice, con riferimento alla prova del credito, è costretta a fondarsi su elementi di fatto sostanzialmente indiretti, anche in considerazione del fatto che l’amministratore “cessato” probabilmente non conserva presso di sé (e non può quindi produrre) la documentazione contabile idonea a giustificare la sua richiesta di rimborso e di conseguente condanna del condominio).

A dire il vero, la prova del credito non si è limitata al comportamento indifferente/negligente del condominio ma ha compreso anche la produzione di altra documentazione da parte dell’ex amministratore (copia dei bonifici bancari dei suoi pagamenti, un verbale assemblea in cui non si contesta il suo credito, il “passaggio di consegne” che, seppur non ha l’efficacia propria della ricognizione di debito, costituisce comunque un indizio liberamente valutabile dal giudice).

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