Condominio

Sopraelevazione, indennità per i nuovi volumi anche se non cambia l’altezza

di Luca Bridi

Come si determina l'indennità di sopraelevazione per trasformazione del sottotetto con semplice aumento delle volumetrie e non delle altezze dell’edificio?
Il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 9616/2018 – Giudice Caterina Spinnler – ha confermato gli indirizzi della Giurisprudenza di legittimità in materia di determinazione dell'indennità di sopraelevazione nel caso di trasformazione del sottotetto.
La vicenda nasce dalla richiesta da parte di due condomine di un palazzo della corresponsione di un'indennità per aver la proprietaria dell'ultimo piano trasformato il sottotetto (costituito originariamente in una soffitta senza nessun requisito di abitabilità, con altezze di colmo inferiori a 2.40) in unità immobiliari ad uso residenziale, con nuove volumetrie.
Infatti il Tribunale di Milano ha statuito che l'indennità di sopraelevazione è dovuta non solo nel caso di realizzazione di nuovi piani, ma anche per l'incremento delle superfici e delle volumetrie, indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato (in senso conforme Cass. S.U. 16794/2007).
Pertanto il Giudice, disposta una Ctu, ha determinato l'importo facendo riferimento all'art. 1127 c.c. a norma del quale l'indennità deve essere pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, divisa per il numero di piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lei spettante.
La convenuta contestava infine che nulla doveva perchè tale indennità, mai reclamata dalle attrici, veniva compensata per una somma maggiore da opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dello stabile, consistenti nel rifacimento integrale del tetto, nella sistemazione del cortile, nel rifacimento del portone di ingresso e nell'installazione di due nuovi vani ascensore
La contestazione non era ritenuta fondata dal Tribunale meneghino sull'assunto che tali opere erano state realizzate su iniziativa della convenuta e non deliberate né approvate dal condominio.
Infatti l'art. 1104 c.c., richiamato dalla società convenuta e dettato in materia di comunione, analogamente a quanto previsto per il condominio dall'art. 1123 c.c., prevede che l'obbligo di contribuzione del comunista alle spese comuni riguarda le spese “necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune“ e le “spese deliberate dalla maggioranza”. Nel caso di specie si tratta di spese straordinarie, che non sono mai state deliberate dal condominio e che non sono necessarie alla conservazione ed al godimento della cosa comune, consistendo invece in migliorie. Nessun accordo risultava poi tra gli attori e la convenuta in merito ad una proposta conciliativa.

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