Condominio

Caduta sulla grata, amministratore colpevole per lesioni

di Giulio Benedetti

L’amministratore che non mantiene la grata di aerazione risponde penalmente della caduta della condomina.

Le controversie condominiali spesso riguardano le conseguenze dell’omessa custodia delle parti comuni che l’articolo 1130 del Codice civile riserva alla vigilanza dell’amministratore.

Non solo: in base all’articolo 2051 del Codice civile è l’amministratore che, per evitare l’addebito di responsabilità, deve provare la riconducibilità dell’incidente al caso fortuito. Ma la strada processuale della persona danneggiata non è in discesa: deve comunque provare in giudizio l’entità delle lesioni ed il nesso di causalità tra la cosa custodita ed il danno. Con pese processuali, anche ingenti, per lo svolgimento di consulenze tecniche adeguate.

Ben diverso è il caso del processo penale nel quale è il pubblico ministero a sostenere l’intero onere dell’accusa e la persona offesa, costituendosi parte civile, può esercitare, perfino gratuitamente, la sua azione di responsabilità nei confronti dell’accusato. È il caso trattato dalla Cassazione (sentenza 49952/2018) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore del condominio contro una sentenza che lo aveva dichiarato responsabile del reato di lesioni aggravate (articolo 590 del Codice penale) in danno di una persona che era caduta su una griglia di aerazione dei locali sottostanti il piazzale condominiale.

Il giudice di appello dichiarava la negligenza , imprudenza ed imperizia dell’amministratore che aveva omesso di provvedere alla manutenzione della griglia. La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente chiedeva una rivalutazione delle prove raccolte in giudizio, non consentita in sede di legittimità.

Inoltre, per la Corte di Cassazione la sentenza di appello accertava la piena conoscenza da parte dell’amministratore della pericolosità della grata. Nessuna speranza, quindi, per l’amministratore, di evitare la condanna definitiva per il reato e il pagamento di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

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