Condominio

Lo strano caso delle magnolie nella piscina

di Anna Nicola

Nel caso del Tribunale di Roma del 21 agosto 2018, la società incaricata dal condominio delle opere di manutenzione della comune piscina chiama cita in giudizio il condominio moroso nel pagamento di un numero di fatture relative alla manutenzione, pulizia e fornitura di materiali ed impianti per il trattamento delle acque.
Il condominio si costituisce precisando che l'assemblea aveva deliberato il conferimento alla società attrice dell'incarico per la manutenzione e per l'assistenza salvataggio e che l'amministratore non aveva mai comunicato all'assemblea la necessità di compiere ulteriori lavori. Il convenuto evidenzia anche che solo in seguito alla presentazione del conto consuntivo per l'anno 2012 l'assemblea era giunta a conoscenza di una spesa di oltre quarantamila euro relativa alla manutenzione della piscina.
Il ragione di ciò, il medesimo non ratificava il bilancio consuntivo limitandosi a riconoscere l'importo originariamente approvato per la manutenzione della piscina (pari a cinquemila euro), importo peraltro già corrisposto alla società.
Il condominio rilevava che l'assemblea aveva approvato come importo complessivo circa diciottomila euro necessario per la manutenzione, cura e pulizia della piscina; la parte restante dell'affermato credito era se de caso in capo all'amministratore che aveva palesemente esorbitato i suoi poteri.
L'amministratore, entrato in giudizio quale terzo, precisava che il condominio non ricordava di averlo autorizzato per i lavori necessari per la manutenzione della piscina senza vincoli di spesa e che era stato necessario provvedere alla sostituzione delle maioliche per garantire la sicurezza e la pulizia dell'impianto.
Stando così le cose, il condominio non poteva lamentarsi delle richieste pecuniarie formulate dalla società che, incaricata della manutenzione, non aveva ricevuto direttive diverse da quella di mantenere la piscina in sicurezza.
Diverso sarebbe stato il caso in cui l'amministratore avesse esorbitato dai suoi poteri: in questo caso, qualificandosi come “falso procuratore”, avrebbe visto la sua condanna a pagare quanto eseguito dalla società per la manutenzione.
Se invece il contratto manutentivo avesse contemplato nello specifico concrete attività escluse dal suo incarico, quali la tenuta delle magnolie che facevano cadere i loro fiori nella piscina, male avrebbe fatto a eseguire i lavori non muniti di autorizzazione e quindi, di conseguenza, di provvista
Si ricorda che la gestione della sicurezza della piscina è un'attività assai delicata, come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 39139/2018), il gestore della piscina ha i seguenti obblighi:
- l'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina;
- l'assistente bagnante , abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso, vigila ai fini della sicurezza nelle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.
Pertanto la colpa del ricorrente è quella di avere adibito l'attività dell'assistente ai bagnanti a compiti non esclusivamente di salvataggio ( la fornitura di ombrellone e di lettino) che non gli consentiva il controllo continuo e costante della piscina, e di non averlo adeguatamente formato ed informato e di non averlo reso immediatamente individuabile con una divisa idonea.
Per la Corte di Cassazione il D.M. 18.3.1996 non si applica al caso trattato poiché limita il proprio ambito applicativo ai complessi ed agli impianti sportivi di nuova costruzione e a quelli esistenti , già adibiti a tali usi anche se inseriti in complessi nuovi sportivi.
La responsabilità del gestore della piscina nel cagionare l'evento sussiste quando il nesso causale fra la condotta dell'imputato e l'evento è interrotto solo quando la condotta antigiuridica di un altro soggetto o della stessa vittima si pone come causa esclusiva dell'evento (Cass. n. 1095/1981). Pertanto il gestore della piscina con la violazione della normativa di sicurezza realizza il presupposto fondamentale per la causazione dell'evento.

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