Condominio

Caduta dalle scale, niente risarcimento per chi conosceva lo stato dei luoghi

di Paolo Accoti

La responsabilità prevista dall'art. 2051 Cc, a mente del quale ognuno, nel caso concreto il condominio, è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, delinea una responsabilità oggettiva (Cassazione, sentenza n. 12027/2017), sia pure attenuata con la previsione di una prova liberatoria, vale a dire l'esistenza del quel caso fortuito o della forza maggiore idoneo a rimuovere il nesso causale diversamente esistente fra la cosa e il danno.
Ecco che allora tale responsabilità presuppone l'esistenza di un rapporto di custodia con la “cosa” e, quindi, un collegamento di fatto tra il soggetto custode e la cosa medesima, in modo tale che lo stesso possa controllarla e, se del caso, rimuovere possibili situazioni di pericolo (Cass. n. 15761/2016).
In altri termini il rapporto di custodia è legato al potere di fatto che il custode ha sulla cosa, da intendersi quale potere di controllo e, conseguentemente, obbligo per il custode di eliminare i pericoli da essa derivanti, atteso che solo il custode, esercitando il potere di fatto sulla cosa, può adottare tutte quelle cautele atte ad evitare quei danni prevedibilmente derivabili dalla cosa custodia.
Tale responsabilità, pertanto, risulta sussistente qualora il danno sia stato prodotto dalla cosa in custodia, ciò che assume rilievo, infatti, e il cd. nesso di causalità, vale a dire il rapporto tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, rimanendo ininfluente la condotta del custode ossia se lo stesso sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere di fatto sul bene, conseguentemente, del tutto estranea, ai fini della responsabilità, risulterà il comportamento del custode (tra cui la Cassazione n. 4476/2011).
Sul danneggiato, quindi, incomberà l'onere della prova relativo all'esistenza del nesso causale tra la cosa e il danno subito, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare che il danno si è prodotto per un caso fortuito, provando l'esistenza di un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale tale da interrompere il predetto nesso di causalità, tra i quali a pieno titolo rientrano anche il fatto del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Il Tribunale di Roma, XIII Sez. civile, con la sentenza depositata in data 31 Ottobre 2018, ha ritenuto che l'evento subito dalla danneggiata, la caduta dalle scale condominiali, sia attribuibile al caso fortuito consistente, nello specifico, nella colpa della stessa danneggiata, la quale, nonostante la buona visibilità, avrebbe dovuto adottare un comportamento normalmente cauto che le avrebbe impedito la caduta.
Il danneggiato, infatti, ha l'obbligo di adeguare la propria condotta in relazione alle circostante di fatto esistenti ed allo stato dei luoghi e, nel caso di specie, la condotta colposa della danneggiata emerge dal fatto che la stessa, nello scendere le scale, conosciute perché poste nel condominio dei genitori da lei frequentato, non ha prestato la necessaria attenzione allo stato dei gradini, anzi, la rottura del corrimano sul quale si era appoggiata fa presumere che la danneggiata scendesse le scale di corsa.
Il giudizio è stato avviato dalla danneggiata a seguito dell'evento dannoso patito dalla stessa, cagionato dalla caduta dalle scale del condominio in cui abitavano i genitori, teso ad ottenere l'integrale ristoro dei danni fisici subiti.
Il condominio, nel costituirsi in giudizio, negava qualsivoglia responsabilità, pur chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni, dalla quale pretendeva di essere manlevata in caso di condanna.
La Corte di merito, ritenuto incontestato l'evento caduta rigetta la richiesta di consulenza tecnica avanzata dall'attrice, siccome ritenuta meramente esplorativa, e trattiene la causa in decisione.
Riferisce nella motivazione della sentenza che <<parte attrice non ha dimostrato che la sua caduta, e le conseguenze derivatene, siano derivate dalla condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, poiché non è provato che la caduta stessa sia avvenuta in corrispondenza della fenditura presente sulle scale, …. né che la stessa, asseritamente concausata dalla discontinuità del corrimano, abbia avuto le gravi conseguenze derivatene a causa della pericolosità dei vetri posti a protezione della balaustra>>.
Evidenzia ancora che, <<le modalità del sinistro lasciano intendere che lo stesso si sia verificato per una esclusiva condotta colposa dell'attrice, che nello scendere le scale, a lei certamente note perché nel Condominio dei suoi genitori e quindi da lei frequentato anche se non era ivi residente, non prestò la dovuta attenzione allo stato dei gradini tanto che, come esposto in citazione, in orario pomeridiano (ore 15,45 del 7 febbraio 2011) e quindi in condizioni di visibilità, cadde “tra il pianerottolo e la seconda rampa di scale di discesa non avendo la possibilità di presa e, per l'effetto della forza centrifuga”, andò verso il vetro posto nel parapetto del lato destro della rampa di scale superiore, sfondandolo. Tale descrizione dei fatti, diversa da quella fornita al Pronto Soccorso - a cui la L. riferì di essersi infortunata scendendo la prima rampa di scale dal secondo al primo piano “nell'atto di aggrapparsi ad una parte del corrimano che si è rotta”, fa presumere che l'attrice scendesse le scale di corsa, tanto da non adottare le cautele necessarie a non cadere, sia pure dando per ammessa la circostanza, meramente asserita, del suo inciampo a causa di detriti presenti sulle scale, in un gradino scheggiato posto sul lato sinistro, verso il muro, per essere poi spinta, “per effetto della forza centrifuga”, più in alto, sul lato opposto.>>.
Ecco che allora <<deve quindi ritenersi che in ogni caso, l'evento sia attribuibile a caso fortuito consistente nella colpa della danneggiata, che, con buona visibilità, adottando un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto evitare la caduta (cfr. Cass. 2015/25594; Cass. 2015/ 20366; riducendosi così la cosa a mera occasione dell'evento (cfr. Cass. 2016/12895; cfr. Cass. 2013/28616). Infatti, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'uso della normale diligenza, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Così anche Cass. n. 9009/2015; Cass. 2018//2481). Tra l'altro, la Cassazione si preoccupa altresì di precisare che, quindi, un dovere di cautela incombe sul danneggiato e segue le logiche (anch'essa) della causalità adeguata. Dovere di cautela che si fonda sull'art. 2 Cost., che impone un dovere di solidarietà che porta ad adottare condotte finalizzate a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi che derivano dalla convivenza civile. Pertanto, il danneggiato ha l'obbligo di regolare la propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali viene in contatto con la cosa quando questo comportamento “benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”(cfr. Cass. 2482/2018).>>.
In definitiva, la domanda viene rigettata con condanna dell'attrice alle refusione delle spese di lite nei confronti del condominio.

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